Elezione di tre rappresentanti del personale docente e ricercatori e di tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Comitato per le Pari Opportunità

Art. 4 - Assemblee degli elettori e Commissioni elettorali

Gli aventi diritto all'elettorato attivo, rispettivamente del personale docente e dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo, riuniti in due distinte Assemblee, eleggono il Presidente dell'Assemblea e la Commissione Elettorale, formata da tre membri effettivi e da un membro supplente; detta Commissione sovraintenderà alle operazioni elettorali ed agli scrutini.
Le Commissioni Elettorali predette nominano nel loro seno il Presidente ed il segretario del seggio elettorale.
Le Assemblee degli aventi diritto formalizzano, secondo ordine alfabetico, l’elenco delle candidature presentate secondo le modalità di cui all’art. 5.
Le elezioni devono tenersi in un unico giorno non festivo compreso fra il lunedì ed il giovedì presso due seggi elettorali, di cui uno costituito per il personale docente e ricercatore e uno per il personale tecnico amministrativo.

Delle operazioni delle Assemblee vengono redatti appositi verbali sottoscritti dal Presidente e dal segretario da trasmettersi immediatamente al Rettore.