Attuazione del D.lgs. 297/1999

Art. 5 - Diasposizioni volte a prevenire conflitti di interesse e la concorrenza

Il professore o il ricercatore che, ai sensi delle precedenti disposizioni, partecipi alle società previste dall’art.2 d.lgs.297/1999, non può esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni degli organi di Ateneo, di singole Facoltà, Dipartimenti o Centri in qualsiasi modo riguardanti rapporti con le predette società.