Controllo attività didattica

Art. 6

L'assenza dal servizio può giustificarsi nei casi previsti dalla legge.
Qualora il docente sia impedito da infermità o da altra causa, dovrà dare per i provvedimenti operativi immediata comunicazione al Preside, o ad un suo delegato, il quale inoltrerà la relativa documentazione al Rettore per i successivi adempimenti.
Non è considerato assente il docente che, per motivi di ricerca o per altro valido motivo accademico, apporti parziali modifiche all'attività programmata, purchè ne dia tempestiva comunicazione alla competente autorià accademica (Preside o suo delegato) e resti comunque assicurata la regolarità del servizio nel suo complesso.

omissis
allegati facsimili diari e registri
vedi SA 27.1.1984