Regolamento in materia di accesso documentale, civico e civico generalizzato

CAPO III – ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Regolamento in materia di accesso documentale, civico e civico generalizzato

Art. 11 – Ambito di applicazione e procedimento

1. Il diritto di accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 33/2013, è il diritto di chiunque, senza necessità di motivazione e gratuitamente -salvo il rimborso dei costi per la riproduzione cartacea, di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’Università, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti.

2. La richiesta può essere:

a)    presentata a mano o con invio tramite il sistema postale all’ufficio che detiene i dati, o all’Ufficio Gestione sistema documentale o all’Ufficio relazioni con il pubblico dell’Università di Trieste in piazzale Europa 1;

b)    inoltrata, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC di Ateneo, allegando un documento di identità;

c)    presentata, mediante posta elettronica ordinaria, anche utilizzando il modulo pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, allegando un documento di identità.

La richiesta redatta in forma scritta e sottoscritta e deve consentire l’identificazione dei dati, delle informazioni e dei documenti richiesti; non sono accoglibili richieste formulate in modo generico.

3. Il procedimento si conclude con l’emanazione di un provvedimento motivato entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza.

4. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso in caso di richiesta irregolare o incompleta. In quest’ultimo caso ne viene data comunicazione alla persona interessata entro dieci giorni dalla presentazione della domanda e il termine decorre nuovamente dal suo perfezionamento. Nel caso in cui il richiedente non provveda all’integrazione, l’istanza si intende respinta.

5. L’ accoglimento della richiesta di accesso è disposto con provvedimento del Responsabile del procedimento, trasmesso alla persona interessata con l’indicazione di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti e per estrarne eventuale copia; il rilascio di documenti ed informazioni in formato cartaceo è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione.

6. L’accesso può essere differito ad un momento successivo per la salvaguardia degli interessi indicati all’art. 24, c. 6 della n. 241/1990[1] oppure per la tutela di temporanee esigenze dell’Università, soprattutto nella fase di redazione di provvedimenti nelle procedure concorsuali o di gara per la quale la conoscenza dei documenti di pertinenza può compromettere il buon andamento dell’azione dell’Amministrazione; in tal caso ne viene data comunicazione scritta alla persona interessata tramite un provvedimento motivato.

7. In caso di rigetto, anche parziale, della richiesta di accesso o di mancata risposta, i richiedenti possono presentare richiesta di riesame al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

8. Avverso la decisione dell’Amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei termini di legge.



[1] Art. 24, c. 6 legge 241/90 :Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

    a) quando, al di fuori delle ipotesi  disciplinate  dall'articolo12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e  alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità  nazionale  e  alla continuità e alla correttezza delle  relazioni  internazionali,  con particolare riferimento alle ipotesi previste dai  trattati  e  dalle relative leggi di attuazione;

    b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione   della   politica monetaria e valutaria;

    c) quando i documenti riguardino le  strutture  i  mezzi,  le dotazioni, il personale e le  azioni  strettamente  strumentali  alla tutela dell'ordine pubblico,  alla  prevenzione  e  alla  repressione della  criminalità con  particolare   riferimento   alle   tecniche investigative, alla identità delle  fonti  di  informazione  e  alla

sicurezza dei  beni  e  delle  persone  coinvolte,  all'attività  di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

    d)  quando  i  documenti  riguardino  la  vita   privata   o   la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi,  imprese e  associazioni,   con   particolare   riferimento   agli   interessi epistolare,  sanitario,  professionale,  finanziario,  industriale  e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorchè  i  relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti  cui  si riferiscono;

    e)  quando i  documenti  riguardino  l'attività  in  corso   di contrattazione collettiva nazionale di  lavoro  e  gli  atti  interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

 

Regolamento in materia di accesso documentale, civico e civico generalizzato

Art. 12 – Controinteressati all’accesso

1. Qualora vengano individuati soggetti controinteressati alla richiesta di accesso generalizzato, il Responsabile del procedimento è tenuto a dare loro comunicazione in ordine alla richiesta di accesso.

Entro dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione i controinteressati possono presentare opposizione alla richiesta di accesso motivandone le ragioni. In tal caso il termine di conclusione del procedimento è sospeso.

2. Decorso inutilmente il termine dei dieci giorni, l’Amministrazione provvede in ordine alla richiesta di accesso.

3. In caso di accoglimento di quest’ultima nonostante l’opposizione presentata dai controinteressati, l’Amministrazione ne dà comunicazione agli stessi.

4. La trasmissione dei dati o dei documenti al richiedente, salva comprovata indifferibilità, non può avvenire prima di quindici giorni dal giorno della ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell’accoglimento.

5. Nel caso in cui l’Amministrazione accolga la richiesta di accesso nonostante la motivata opposizione alla richiesta da parte delle persone controinteressate, queste ultime possono presentare richiesta di riesame al responsabile del procedimento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento dell’istanza. In tal caso il responsabile decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta di riesame.

6. In caso di rigetto della predetta richiesta, i controinteressati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di legge.

Regolamento in materia di accesso documentale, civico e civico generalizzato

Art. 13 – Limiti di accesso ed esclusioni

1. L’accesso civico è escluso se comporta un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi di cui all’art. 5 bis del D. lgs n. 33/2013, cioè di quelli pubblici[1] (comma 1) e degli interessi privati[2] (comma 2) relativi alla protezione dei dati personali, libertà e segretezza di corrispondenza e degli interessi economici e commerciali.

2. I suddetti limiti si applicano unicamente per il periodo durante il quale la protezione è giustificata in relazione alla natura dei dati, informazioni o documenti richiesti, e l'accesso non può essere negato se, per la loro protezione è sufficiente fare ricorso al differimento.

3. L’accesso è altresì escluso, ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 bis, D. lgs. n. 33/2013, nei casi di segreto Stato e negli altri casi previsti dalla legge, inclusi quelli in cui l’accesso è subordinato a specifiche condizioni, modalità o limiti, compresi quelli di cui all’art. 24, comma 1, della L. 241/90[3].

4. L’accesso è limitato a informazioni, dati e documenti già in possesso dell’Università, che non è tenuta ad attività di elaborazione, ricerca, riformulazione o a qualsiasi altra attività da compiersi sugli stessi.

Sono inoltre inammissibili, anche sulla base della formulazione della domanda:

a)    le richieste fondate su un bisogno conoscitivo esclusivamente privato, egoistico o emulativo;

b)    le richieste esplorative dirette unicamente a sapere di quali informazioni e dati l’Università è in possesso;

c)    le richieste manifestamente onerose e massive, cioè riferite ad una mole di dati, informazioni e documenti tale da comportare un carico di lavoro ragionevolmente non esigibile con il rischio di compromettere o rallentare l’attività amministrativa dell’unità organizzativa competente;

d)    le richieste assolutamente generiche, che non individuano almeno oggetto, natura e/o riferimento soggettivo dei dati, informazioni e documenti richiesti;

e)    le richieste relative ad informazioni contenute in documenti frutto di rielaborazioni di dati effettuate dall’Università per propri fini interni.

5. In questi casi, il Responsabile del procedimento, ove possibile, invita il richiedente a riformulare la richiesta entro limiti compatibili col buon andamento e la proporzionalità dell’attività amministrativa oppure a indicare gli elementi necessari per l’identificazione dei dati, informazioni o documenti di suo interesse.

6. Ove il richiedente non riformuli l’istanza entro i predetti limiti, il Responsabile del procedimento amministrativo di accesso, con provvedimento motivato, dichiara inammissibile la stessa. 

Nella motivazione del provvedimento si tiene conto di tutte le circostanze del caso, quali ad esempio, la presenza di plurime o ripetute richieste di accesso provenienti dallo stesso richiedente, dell’eventuale attività di elaborazione (ad es. oscuramento di dati personali) che l’amministrazione dovrebbe svolgere per rendere disponibili i dati e documenti richiesti e della rilevanza dell’interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare.



[1] 1. Art. 5 bis, c. 1 del Dlgs. 33/2013 : “L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività  ispettive.”

[2] Art. 5 bis, c. 2 del Dlgs 33/2013: “L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì  rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.”

[3] Art. 24, comma 1, L. 241/90:

Il diritto di accesso è escluso:

    a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

    b) […];

    c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

    d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.”