Regolamento in materia di accesso documentale, civico e civico generalizzato

TITOLO I – DIRITTO DI ACCESSO

Regolamento in materia di accesso documentale, civico e civico generalizzato

CAPO I – FINALITÀ, NORME GENERALI E DISCIPLINA

Regolamento in materia di accesso documentale, civico e civico generalizzato

Art. 1 – Premessa e finalità

1.Il diritto di accesso è garantito a chiunque ne abbia interesse in funzione dei rapporti con l’Università degli Studi di Trieste al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell’attività e dell’organizzazione amministrativa, nel contemperamento con il diritto di riservatezza.

2 L’accesso documentale, l’accesso civico semplice e l’accesso civico generalizzato si collocano tra le norme a garanzia del principio di trasparenza dell’attività amministrativa e, più genericamente, di imparzialità e buon andamento.

L’accesso documentale, disciplinato dall’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, si pone come strumento di vera e propria partecipazione al procedimento amministrativo da parte dei soggetti privati portatori di interessi qualificati connessi ai documenti oggetto dell’accesso.

L’accesso civico semplice e l’accesso civico generalizzato, disciplinati dal D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, invece, si pongono come strumenti “conoscitivi”, di controllo dell’attività amministrativa da parte dei cittadini, anche se privi di una posizione qualificata.

3. Nell’ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere, avviato dall’Università degli Studi di Trieste, il presente Regolamento, quando possibile, utilizza una terminologia neutra, fermo restando che, quando, per esigenze di sintesi, è usata la sola forma. maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità accademica.

Regolamento in materia di accesso documentale, civico e civico generalizzato

Art. 2 – Disposizioni generali in materia di accesso e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e le condizioni per l’esercizio del diritto di accesso nelle sue diverse tipologie, documentale, civico semplice e generalizzato, ai dati, alle informazioni e ai documenti amministrativi detenuti dall’Università degli Studi di Trieste.

2. Si definiscono:

a) “accesso documentale”: l’accesso disciplinato dall’art. 22 della legge n. 241/1990, che sancisce il diritto dei portatori di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso, di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) “accesso civico semplice”: l’accesso previsto dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, che comporta il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’Università abbia omesso di pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale, pur avendone l’obbligo ai sensi del citato decreto;

c) “accesso civico generalizzato”: l’accesso previsto dall’art. 5, comma 2 e articolo 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013, che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, informazioni e documenti detenuti dall’Università, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti;

d) "interessati": nell’ambito dell’accesso documentale, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto dell’accesso;

e) "controinteressati" nell’ambito dell’accesso documentale: tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

f) "controinteressati" nell’ambito dell’accesso civico generalizzato: i soggetti portatori degli interessi indicati nel disposto di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013;

g) "documento amministrativo": ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

h) “pubblicazione”: la divulgazione, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione;

i) “R.P.C.T.”: il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

j) “limiti di accesso ed esclusioni”: le ipotesi di differimento o esclusione dal diritto di accesso;

k) “responsabile del procedimento amministrativo di accesso”: il soggetto preposto all’Unità organizzativa competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente;

l) “titolare del potere sostitutivo”: il soggetto a cui è possibile rivolgersi a fronte dell’inerzia del Responsabile del procedimento amministrativo o del RPCT nell’ipotesi di riesame. All’Università il titolare del potere sostitutivo è il Direttore Generale.