1. Fino al 31 dicembre 2026, una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c (RTT), sono riservate:
- ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a (RTDa);
- o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della l. n. 240/2010 (testo previgente l. n. 79/2022).