Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite ai danni dell'Università degli studi di Trieste (whistleblowing)

TITOLO IV TUTELA DEI SOGGETTI SEGNALATI

Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite ai danni dell'Università degli studi di Trieste (whistleblowing)

Art. 15 – Tutela nel procedimento

1.    I dati relativi ai soggetti segnalati sono tutelati dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali ai sensi e nei limiti di cui al D. Lgs. 196/2003, come modificato in attuazione del Regolamento UE 2016/679.

2.    In particolare, pur non potendo esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del citato Regolamento UE, il segnalato può richiedere al Garante per la Privacy di compiere accertamenti sulla conformità del trattamento dei propri dati alle norme del Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o di regolamento, del cui esito informa l’interessato.

Se il trattamento non risulta conforme, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione, (art. 160 D. Lgs. 196/2003).

Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite ai danni dell'Università degli studi di Trieste (whistleblowing)

Art. 16 – Diritto di difesa e responsabilità del segnalante

1.    I segnalati godono dei diritti di difesa normativamente o contrattualmente previsti in ogni procedimento disciplinare o giudiziale che consegua alla segnalazione.

2.    In particolare, possono far valere la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione e/o la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Le tutele del segnalante di cui all’art. 54-bis non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale o civile di cui sopra.