Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite ai danni dell'Università degli studi di Trieste (whistleblowing)

Art. 12 -Tutela della riservatezza dell’identità nel procedimento disciplinare e nei procedimenti giudiziari

1.    Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

2.    Diversamente, se la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, sarà richiesto al segnalante il consenso alla rivelazione della propria identità, informandolo che, in mancanza, la sua segnalazione non sarà utilizzabile nel procedimento.

3.    Se, a seguito della segnalazione, interviene l’Autorità giudiziaria e quest’ultima richiede di conoscere l’identità del segnalante, l’RPCT fornisce tale indicazione previa notifica al segnalante.

A riguardo, si fa presente che:

-     nell’ambito del processo penale l’obbligo del segreto permane “fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari” (artt. 329 e 415-bis del codice di procedura penale);

-     nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.