Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite ai danni dell'Università degli studi di Trieste (whistleblowing)

TITOLO III TUTELE DEL SEGNALANTE

Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite ai danni dell'Università degli studi di Trieste (whistleblowing)

Art. 10 – Soggetti e limiti delle tutele

1.    I dipendenti dell’Ateneo e i lavoratori e i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi che operano in favore dell’Ateneo godono delle tutele previste dall’art. 54-bis.

2.    Tali tutele non operano:

-     nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione, oppure la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;

-     nel caso di dipendenti dell’Ateneo, se le segnalazioni sono indirizzate unicamente al superiore gerarchico.

 

Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite ai danni dell'Università degli studi di Trieste (whistleblowing)

Art. 11 - Tutela della riservatezza dell’identità: contenuto e attuazione nel procedimento

1.    La tutela dell’identità del segnalante comprende sia le generalità sia quegli elementi della segnalazione e della documentazione allegata che, se conosciuti, possono consentire, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.

2. La segnalazione e il relativo procedimento sono sottratti all’accesso agli atti previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/90 e all’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013.

Se la segnalazione è stata trasmessa anche a soggetti diversi da RPCT e/o ANAC e in seguito a questo l’identità del segnalante sia stata svelata, la segnalazione non è più sottratta all’accesso e si applicano le normative che regolano le singole tipologie di accesso.

3.  Il soggetto segnalato non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 con riferimento ai propri dati personali trattati dall’Ateneo e cioè: diritto di accesso, di rettifica, di ottenerne la cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati, di opposizione al trattamento (art. 2-undecies del D. Lgs.196/2003).

4. La procedura informatizzata garantisce la non tracciabilità del segnalante al momento della connessione e i suoi dati identificativi sono separati dal contenuto della segnalazione tramite l’adozione di appositi codici che garantiscono la conservazione criptata dei dati in database separati.

5.    Per assicurare una maggiore tutela dell’identità del segnalante, salvi i casi in cui la riservatezza su di essa non sia opponibile per legge, l’Ateneo nomina un soggetto, diverso dall’RPCT, denominato Custode dell’Identità, che assicura la conservazione dei nominativi dei segnalanti separatamente dai contenuti delle segnalazioni, senza conoscere né gli uni né gli altri. Il custode, su richiesta motivata dell’RPCT, se strettamente necessario all’attività di verifica, può associare nominativo e contenuto tramite codici criptati previsti dalla procedura informatica.

6.    I soggetti che supportano l’RPCT nella sua attività possono conoscere solo il contenuto della segnalazione, nelle parti che lo stesso riterrà necessarie, private degli elementi che possano ricondurre all’identità del segnalante, nei limiti in cui questo non pregiudichi l’attività di supporto.

7.    Nel caso in cui estratti opportunamente resi anonimi o risultanze istruttorie relative a segnalazioni che ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 54-bis siano trasmessi a soggetti/enti interni o esterni all’Ateneo, tale circostanza sarà evidenziata.

Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite ai danni dell'Università degli studi di Trieste (whistleblowing)

Art. 12 -Tutela della riservatezza dell’identità nel procedimento disciplinare e nei procedimenti giudiziari

1.    Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

2.    Diversamente, se la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, sarà richiesto al segnalante il consenso alla rivelazione della propria identità, informandolo che, in mancanza, la sua segnalazione non sarà utilizzabile nel procedimento.

3.    Se, a seguito della segnalazione, interviene l’Autorità giudiziaria e quest’ultima richiede di conoscere l’identità del segnalante, l’RPCT fornisce tale indicazione previa notifica al segnalante.

A riguardo, si fa presente che:

-     nell’ambito del processo penale l’obbligo del segreto permane “fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari” (artt. 329 e 415-bis del codice di procedura penale);

-     nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite ai danni dell'Università degli studi di Trieste (whistleblowing)

Art. 13 – Tutela da misure discriminatorie e ritorsive

1.    Il segnalante è tutelato rispetto ad eventuali misure ritorsive o discriminatorie adottate dall’Amministrazione a causa della propria segnalazione.

In particolare, il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa, anche consistente in comportamenti od omissioni, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle sue condizioni di lavoro.

Il segnalante e le organizzazioni   sindacali   maggiormente rappresentative nell’Ateneo comunicano in ogni caso all'ANAC l’adozione di misure ritenute ritorsive o discriminatorie.

L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2.    Se dall’istruttoria risulta che la misura è effettivamente ritorsiva o discriminatoria ed è stata adottata a causa della segnalazione, l’atto dell'amministrazione è nullo. In particolare, in caso di licenziamento, il segnalante è reintegrato nel posto di lavoro (art. 2 del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23).

Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite ai danni dell'Università degli studi di Trieste (whistleblowing)

Art. 14 - Esclusione della responsabilità per notizie coperte da segreto

1.    Nel caso di una segnalazione che rientri nell’ambito dell’art. 54-bis, e, in particolare, risponda al requisito di scopo (vd. art. 3), «l’interesse all’integrità della p.a. e alla prevenzione e repressione delle malversazioni nelle amministrazioni pubbliche […]» costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui ai seguenti articoli del codice penale:

- art. 326 (rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio)

- art. 622 (rivelazione del segreto professionale)

- art. 623 (rivelazione dei segreti scientifici e industriali)

Tale giusta causa opera anche con riferimento all’art. 2105 del codice civile, escludendo così la violazione da parte del dipendente del dovere di fedeltà e di lealtà verso il datore di lavoro.

2.      La giusta causa di cui sopra non opera:

-  in generale, se il contenuto e/o i documenti allegati alla segnalazione sono comunicati violando il segreto da cui sono coperti con modalità eccedenti rispetto alla finalità di eliminare l'illecito e, in particolare, al di fuori dei canali di comunicazione specificamente predisposti a tal fine (vd. artt. 3 e 6.1);

-  per il caso di obbligo di segreto professionale, se il segnalante è venuto a conoscenza della notizia oggetto di segnalazione in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'Ateneo.

 

Fonte normativa: L. 179/2017, art. 3.