Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite ai danni dell'Università degli studi di Trieste (whistleblowing)

TITOLO II PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E PROCEDIMENTO

Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite ai danni dell'Università degli studi di Trieste (whistleblowing)

Art. 6 – Presentazione delle segnalazioni

La segnalazione è indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di Ateneo e può essere inoltrata esclusivamente compilando il modulo disponibile nell’apposita procedura informatica. crittografata per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, disponibile nella sezione amministrazione trasparente del sito. 

I passaggi per completare la procedura sono descritti in un apposito manuale on line disponibile nella stessa sezione.

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Art. 7 - Valutazione di ammissibilità e termine di avvio dell’istruttoria

1.    La procedura è condotta dall’RCPT che, nella sua attività, è supportato dalle strutture competenti individuate dalla Direzione generale.

2.    L’RPCT, di volta in volta, può individuare uno o più soggetti che lo assistano nell’istruttoria, in funzione della materia oggetto di segnalazione, evitando situazioni di conflitto di interesse.

In caso di conflitto di interessi dello stesso RPCT, le sue funzioni vengono esercitate dal Direttore Generale.

3.    L’RPCT verifica innanzitutto la ricevibilità, la procedibilità e l’ammissibilità della segnalazione. 

In caso di manifesta irricevibilità, di inammissibilità, di improcedibilità delle segnalazioni, in quanto prive di oggetto e scopo oppure perché non in grado di far comprendere adeguatamente i fatti, l’RPCT ne dispone l’archiviazione con atto motivato, anche in forma semplificata.

4.    Se l’RPCT ritiene ammissibile la segnalazione avvia l’istruttoria entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento.

5.    Il segnalante è informato dell’inammissibilità della segnalazione o dell’avvio dell’istruttoria.

Fonti normative: Legge n. 241/1990; Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti.

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Art. 8 - Istruttoria

1.    L’RPCT verifica la fondatezza della segnalazione, anche con il supporto dei soggetti di cui all’art. 7.2 secondo le modalità in esso specificate.

2.  A questo fine può, in particolare:

- avvalersi del supporto di altri uffici e strutture dell’Ateneo;

- chiedere informazioni e/o atti e documenti a uffici e strutture dell’Ateneo o di altri enti e a soggetti esterni;

- sentire soggetti informati sui fatti tramite audizioni;

- chiedere al segnalante chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona.

3.  Il termine di conclusione dell’istruttoria è di 60 giorni decorrenti dalla data del suo avvio.

Il termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

         4.Nei casi in cui l’attività di verifica lo renda necessario, il Direttore Generale, su motivata richiesta dell’RPCT, può prorogare i termini di cui al comma precedente. Il segnalante è informato dell’eventuale sospensione o proroga dei termini.

 

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Art. 9 - Esiti dell’istruttoria

1.    L’RPCT, alla luce delle risultanze dell’istruttoria, se ritiene la segnalazione manifestamente infondata, ne dispone l’archiviazione con atto adeguatamente motivato.

2.    Diversamente, se l’RPCT ravvisa elementi che, allo stato, facciano ritenere la segnalazione ragionevolmente fondata provvede a:

- informare il Dirigente della struttura di appartenenza o il Direttore del Dipartimento cui afferisce l’autore dell’illecito;  

- informare il Rettore e il Direttore generale secondo le rispettive competenze, per le conseguenti determinazioni, anche ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare;

- ove ne ricorrano gli estremi, presentare denuncia all’Autorità giudiziaria e inoltrare la segnalazione all’Anac;

3.    All’RPCT non compete accertare le responsabilità individuali di qualsiasi natura esse siano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti o provvedimenti adottati dall’Amministrazione oggetto di segnalazione.

4.    Il segnalante è informato della conclusione dell’istruttoria e del relativo esito.