Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite ai danni dell'Università degli studi di Trieste (whistleblowing)

TITOLO I SOGGETTI E CARATTERI DELLA SEGNALAZIONE

 

Regolamento per la segnalazione di presunte condotte illecite ai danni dell'Università degli studi di Trieste (whistleblowing)

Art. 2 – Soggetti abilitati alla segnalazione

Possono segnalare presunte condotte illecite ai danni dell’Ateneo ai sensi dell’art. 54-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 (d’ora in poi “art. 54-bis”):

-        i dipendenti dell’Ateneo, cioè i titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato con lo stesso, sia in regime pubblicistico che privatistico;

-        i lavoratori e i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi che operano in favore dell’Ateneo.

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Art. 3 – Soggetti abilitati a ricevere le segnalazioni

  1. All’interno dell’Ateneo, le segnalazioni sono ricevute e prese in carico dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Università degli Studi di Trieste (di seguito “RPCT”), nominato con Decreto del Rettore e del Direttore generale, che effettua un esame preliminare e conduce l’eventuale istruttoria.Le segnalazioni possono essere indirizzate anche all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) secondo le procedure da essa previste.
  1. Resta ferma la possibilità di denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile nel caso in cui il segnalante ritenga che le condotte possano costituire reato o illecito civile, amministrativo o contabile e sia legittimato a presentarle secondo le relative disposizioni di legge.
  2. I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio sono comunque obbligati a presentare denuncia all’Autorità giudiziaria nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, poiché tale obbligo non viene meno con la segnalazione all’RPCT o all’ANAC.
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Art. 4 – Oggetto e scopo delle segnalazioni

  1. Le segnalazioni devono riguardare condotte illecite che pregiudicano il corretto perseguimento dell’interesse pubblico da parte dell’Ateneo.
  2. Per “condotta illecita” si intende in senso ampio qualsiasi comportamento improprio, anche non passibile di costituire reato, di un dipendente dell’Ateneo che presenti elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio o comunque un’alterazione del corretto e imparziale svolgimento dell’attività amministrativa e dei compiti istituzionali del personale docente e ricercatore volti alla cura dell’interesse pubblico.
  3. Il segnalante deve essere venuto a conoscenza della condotta “in ragione del rapporto di lavoro”, cioè in virtù del suo ruolo nell’amministrazione oppure nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, anche in modo casuale.Il segnalante non può esser venuto a conoscenza della condotta mediante violazione di legge (es. accesso abusivo ad una banca dati), caso nel quale si espone alle relative responsabilità. Per i casi specifici di rivelazione di segreti e di violazione del dovere di fedeltà e lealtà del dipendente si rinvia all’art. 14.
  1. Lo scopo delle segnalazioni è la tutela “dell’integrità della pubblica amministrazione” attraverso la collaborazione a far emergere al suo interno eventuali condotte illecite. L’interesse personale del segnalante può concorrere con quello primario alla tutela dell’integrità della pubblica amministrazione.
  1. Il segnalante deve essere ragionevolmente certo dell’effettivo accadimento dei fatti nelle modalità descritte e/o dell’identità dell’autore di tali fatti. In caso contrario si espone all’accertamento giudiziale della propria eventuale responsabilità civile (in caso di dolo o colpa grave) e/o penale (in particolare per i reati di calunnia o diffamazione). Coerentemente con lo scopo della disciplina, sono, pertanto, inammissibili le segnalazioni:

-  relative a condotte conosciute a seguito di violazioni di legge come sopra specificato;

-  dettate esclusivamente da un interesse personale;

-  contenenti notizie che il segnalante sa essere false o notizie prive di fondamento, come ad esempio le cd “voci di corridoio”;

-  contenenti informazioni già di dominio pubblico.

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Art. 5 – Contenuto delle segnalazioni

  1. Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire all’RPCT di compiere le verifiche e gli accertamenti necessari per valutare l’ammissibilità e la fondatezza della segnalazione.
  2. Sono contenuto necessario delle segnalazioni:

a) l’identità del segnalante

b) il tempo e il luogo in cui si è verificato il/i fatto/i oggetto della segnalazione;

c) una descrizione il più possibile chiara e completa del/i fatto/i;

d) le generalità o altri elementi utili ad identificare il soggetto/i cui attribuire il/i fatto/i (es. qualifica, ufficio di appartenenza, funzioni svolte).

3.   Se conosciute, sono contenuto eventuale delle segnalazioni:

a) l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sul/i fatto/i;

b) l’indicazione di eventuali documenti utili a valutare la fondatezza del/i fatto/i;

c) ogni altra informazione che il segnalante ritenga ragionevolmente utile a verificare l’ammissibilità e fondatezza della segnalazione.