Possono segnalare presunte condotte illecite ai danni dell’Ateneo ai sensi dell’art. 54-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 (d’ora in poi “art. 54-bis”):
- i dipendenti dell’Ateneo, cioè i titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato con lo stesso, sia in regime pubblicistico che privatistico;
- i lavoratori e i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi che operano in favore dell’Ateneo.
- relative a condotte conosciute a seguito di violazioni di legge come sopra specificato;
- dettate esclusivamente da un interesse personale;
- contenenti notizie che il segnalante sa essere false o notizie prive di fondamento, come ad esempio le cd “voci di corridoio”;
- contenenti informazioni già di dominio pubblico.
a) l’identità del segnalante
b) il tempo e il luogo in cui si è verificato il/i fatto/i oggetto della segnalazione;
c) una descrizione il più possibile chiara e completa del/i fatto/i;
d) le generalità o altri elementi utili ad identificare il soggetto/i cui attribuire il/i fatto/i (es. qualifica, ufficio di appartenenza, funzioni svolte).
3. Se conosciute, sono contenuto eventuale delle segnalazioni:
a) l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sul/i fatto/i;
b) l’indicazione di eventuali documenti utili a valutare la fondatezza del/i fatto/i;
c) ogni altra informazione che il segnalante ritenga ragionevolmente utile a verificare l’ammissibilità e fondatezza della segnalazione.