Regolamento per la disciplina dell’albo delle associazioni studentesche e il finanziamento delle attività culturali e sociali degli studenti
CAPO III – FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ POLITICHE DELLE LISTE STUDENTESCHE
Regolamento per la disciplina dell’albo delle associazioni studentesche e il finanziamento delle attività culturali e sociali degli studenti
Art. 26– Assegnazione fondi alle liste studentesche
- Nei limiti dei fondi disponibili, la Commissione di riparto, procede altresì all’assegnazione, alle Liste rappresentate in almeno uno degli Organi maggiori e nei Consigli di Dipartimento, dei finanziamenti delle attività politiche delle liste studentesche, per le spese inerenti all’attività di informazione politica universitaria.
- Le Liste universitarie, seguono le stesse modalità stabilite per la rendicontazione del contributo assegnato alle associazioni per la realizzazione delle attività culturali e sociali.
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Art. 27– Quote di finanziamento per le liste studentesche
- Ad ogni lista rappresentata in almeno uno degli organi predetti è assegnata una quota base di 100 euro.
- A ogni lista vengono altresì assegnati 15 euro per ogni seggio coperto nei predetti organi.
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Art. 28– Tipologia di spese finanziabili
1. L’assegnazione può essere impiegata per spese di informazione politica universitaria, che si configurino nelle seguenti tipologie:
- spese tipografiche e di copisteria;
- spese per attività aggregativa o informativa rivolta a studenti dei corsi di laurea triennale e specialistica o a ciclo unico, dottorandi, iscritti a Master universitari e agli specializzandi regolarmente iscritti all’Università degli studi di Trieste, purché posta in un contesto di dibattito e informazione politica universitaria presso le sedi universitarie e svolta nel rispetto dello Statuto dell’Università degli Studi di Trieste, della legislazione italiana e dei principi democratici della Costituzione Italiana;
- spese per attività di pubblicità, anche on line, della lista e delle sue attività.
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Art. 29 - Liste non iscritte all’Albo
- Per le sole finalità del presente Capo, il Presentatore della Lista, che non sia iscritta all’Albo delle Associazioni, al momento della presentazione della lista stessa, individua tra i candidati l’Incaricato della Lista responsabile, ai fini del presente Regolamento, nei confronti dell’Università e dei terzi per quanto attiene alla regolare esecuzione delle attività, alle richieste d’erogazione e all’uso dei fondi, nonché l’Incaricato Supplente che lo sostituisce in caso di impedimento o cessazione per qualsiasi causa.
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Art. 30 – Copertura assicurativa eletti in Consiglio di Amministrazione
1. Le liste in cui vi è almeno un candidato eletto nel Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Trieste ricevono un’assegnazione ulteriore rispetto a quanto stabilito dall’articolo 27, pari a 100 € per ogni Consigliere di Amministrazione eletto.
2. Tale assegnazione può essere usata esclusivamente per coprire in misura totale o parziale i costi di un’eventuale assicurazione sulla responsabilità civile per le delibere approvate in Consiglio di Amministrazione di cui debbano rispondere gli eletti in tale organo.