Regolamento per la disciplina dell’albo delle associazioni studentesche e il finanziamento delle attività culturali e sociali degli studenti

CAPO II – FINANZIAMENTO ATTIVITA’ CULTURALI E SOCIALI DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE

Regolamento per la disciplina dell’albo delle associazioni studentesche e il finanziamento delle attività culturali e sociali degli studenti

Art. 7 - Soggetti beneficiari

  1. Secondo le modalità previste dal presente Regolamento, possono beneficiare dei fondi messi a disposizione dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo per finanziare una o più iniziative nell’ambito delle attività culturali e sociali degli studenti:
    1. Il Consiglio degli Studenti;
    2. Le Associazioni studentesche iscritte all’albo.
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Art. 8 - Bando

  1. L’assegnazione dei fondi avviene previa l’emissione di un apposito bando, acquisito ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. j) dello Statuto, il parere obbligatorio da parte del Consiglio degli Studenti.
  2. Il bando indica l’ammontare dei fondi disponibili e disciplina i termini e le modalità di accesso ai finanziamenti, i criteri di valutazione delle richieste, l’assegnazione e l’erogazione dei finanziamenti, le spese ammesse e le modalità di rendicontazione.
  3. Il Bando viene pubblicizzato mediante la pubblicazione nel sito web dell’Ateneo e l’invio di una mail a tutti i possibili interessati.
  4. Le richieste di finanziamento per le iniziative e le attività da svolgere vanno presentate inderogabilmente entro la data di scadenza prevista nel bando e secondo le modalità in esso contenute.
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Art. 9 - Commissione valutatrice

  1. La valutazione delle domande di contributo è effettuata da una Commissione designata nominata con Decreto Rettorale, così composta:
    1. Il presidente del Consiglio degli Studenti o un suo delegato;
    2. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione di Ateneo;
    3. Un rappresentante presso l’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio (ARDIS);
    4. Un rappresentante presso il Comitato dello Sport Universitario;
    5. Un rappresentante per ogni gruppo consiliare
  2. Non possono far parte della Commissione i soggetti che ricoprono i seguenti ruoli in Associazioni:

a.         Il firmatario della richiesta di finanziamento

b.         Il Presidente di un’Associazione, un suo Delegato e membri degli Organi direttivi.

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Art. 10 - Attività finanziabili

  1. Sono ammissibili al finanziamento le iniziative culturali e ricreative che siano di significativo interesse degli studenti iscritti all’Università degli Studi di Trieste e rivestano, a giudizio della Commissione valutatrice, apprezzabili contenuti culturali o che offrano occasioni di socializzazione.
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Art. 11 - Attività organizzate congiuntamente

  1. Qualora due o più Associazioni intendano organizzare congiuntamente una o più attività, dovrà essere individuata un’Associazione capofila il cui Responsabile sarà l’unico interlocutore dell’Università.
  2. I rapporti tra le Associazioni partecipanti potranno essere regolati da uno specifico accordo tra le stesse.
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Art. 12 - Criteri generali di valutazione

  1. La Commissione di riparto valuta le domande presentate nel rispetto dei criteri fissati nel Bando annuale di finanziamento delle attività e redige una graduatoria di merito che tiene conto dei seguenti criteri generali:
    1. Maggiore rispondenza alle finalità previste dal presente Regolamento;
    2. Rilevanza culturale e sociale
    3. Innovazione e creatività della proposta
    4. Coinvolgimento del maggior numero di studenti dell’Ateneo, preferibilmente appartenenti a Dipartimenti e Corsi di studio diversi;
    5. Attinenza alla realtà universitaria;
    6. Realizzabilità delle attività proposte e rilevanza imprescindibile del contributo finanziario dell’Università;
    7. Coerenza tra il progetto e il piano di spesa proposto per la sua attuazione.
  2. In ogni caso nessuna Associazione può ottenere più del 15% dei fondi da ripartire.
  3. Le richieste ammesse al finanziamento potranno, in base alla disponibilità di fondi e ad insindacabile giudizio della Commissione valutatrice, essere finanziate integralmente o anche solo parzialmente.
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Art. 13 - Procedura di finanziamento delle domande

  1. La Commissione, effettuata la valutazione in base ai criteri previsti nel Bando e conclusi i lavori di valutazione delle domande di finanziamento regolarmente presentate, redige la graduatoria di merito delle proposte e propone il piano di ripartizione dei finanziamenti assegnati.
  2. Sentiti i rappresentanti delle Associazioni partecipanti al Bando, la Commissione adotta definitivamente la graduatoria di merito e il piano di riparto e li sottopone al vaglio del Consiglio degli Studenti, che li adotta con delibera motivata.
  3. Il finanziamento è assegnato alle singole Associazioni con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

 

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Art. 14- Assegnazione fondi al Consiglio degli Studenti

1.    Nei limiti dei fondi disponibili, la Commissione di riparto, procede all’assegnazione dei fondi per le attività proprie del Consiglio degli Studenti, in misura non superiore al 20% dei fondi complessivamente disponibili;

2.    I fondi assegnati al Consiglio degli Studenti sono destinati ad iniziative approvate con delibera del Consiglio medesimo.

3.    Tali iniziative:

    1. non sono sostitutive, ma possono integrare e coordinare le attività culturali e sociali svolte da Associazioni;
    2. devono essere rivolte alla generalità degli studenti;
    3. sono svolte con l’intento di avvicinare maggiormente gli studenti alla vita delle istituzioni accademiche, prima fra tutte il Consiglio degli Studenti;
    4. sono rivolte alla comunità cittadina e istituzionale, italiana ed internazionale;
    5. sono dirette a favorire la promozione di pratiche sociali e civili di inclusione sociale.

4.    I fondi vengono gestiti con le stesse modalità previste dal presente Regolamento e dal Bando per gli altri beneficiari, laddove per “Responsabile” e “Responsabile supplente” devono intendersi, rispettivamente, il Presidente e il Vicepresidente anziano del Consiglio degli Studenti.

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Art. 15 - Accettazione dei finanziamenti assegnati

  1. I Delegati e i Delegati supplenti, di cui all’art. 4. comma. 1, lett. g) del presente regolamento, dovranno sottoscrivere l’accettazione e l’impegno a svolgere l’attività così come definita nella richiesta di finanziamento, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazioneufficiale di assegnazione di contributi.
  2. La mancata accettazione formale nei termini previsti dal comma precedente comporta l’automatica revoca del finanziamento.
  3. Il Consiglio degli Studenti può decidere di riassegnare i fondi resisi disponibili ad altre iniziative non finanziate per mancanza di fondi sufficienti, nel rispetto della graduatoria di merito.
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Art. 16 - Pubblicità delle assegnazioni

  1. I fondi attribuiti a ciascun soggetto vengono pubblicati all’Albo Ufficiale di Ateneo, sul sito web del Consiglio degli Studenti e nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ateneo.
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Art. 17 - Modifiche alle iniziative finanziate

  1. I contributi non possono essere utilizzati per un’iniziativa diversa da quella per la quale sono stati concessi, salvo le ipotesi espressamente previste.
  2. Dopo l’approvazione della graduatoria di merito e del piano di riparto da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, i beneficiari, qualora l’assegnazione totale non sia modificata, potranno variare il piano di spesa relativo a ciascuna iniziativa nel limite del 20%. Variazioni superiori al predetto limite dovranno essere autorizzate dal Consiglio degli Studenti. In ogni caso i beneficiari non possono superare il budget complessivo loro assegnato.
  3. Con richiesta motivata, il Delegato di ciascuna associazione assegnataria, con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l’iniziativa, dovrà comunicare al Consiglio degli Studenti il rinvio dell’iniziativa.
  4. Qualora, per cause oggettive estranee e non dipendenti dal soggetto richiedente, l’iniziativa finanziata non possa più essere realizzata, l’assegnatario potrà richiedere di utilizzare il finanziamento per la realizzazione di un’iniziativa della stessa tipologia, entro il termine indicato dal Bando.
  5. Il Consiglio degli Studenti vaglierà la/le richieste in base agli stessi criteri previsti nel Bando.
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Art. 18 - Spazi per lo svolgimento delle iniziative

  1. Per realizzare le iniziative finanziate le Associazioni studenteschepossono chiedere di utilizzare gli spazi dell’Università secondo le disposizioni prevista dal Regolamento per l’accesso e l’utilizzo degli spazi dell’Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 16/2022 del 13 gennaio 2022.
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Art. 19 - Modalità di erogazione dei finanziamenti

  1. L’erogazione del finanziamento può avvenire:
    1. mediante richiesta di anticipo sulle spese da sostenere;
    2. mediante rimborso delle spese sostenute a saldo.
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Art. 20 - Svolgimento e tempi di realizzazione delle iniziative

  1. Tutte le iniziative ed attività finanziate devono essere espletate entro l’anno solare cui fa riferimento il Bando.
  2. Il Consiglio degli Studenti si riserva di accertare, di concerto con gli uffici per quanto riguarda gli aspetti contabili, l’effettivo svolgimento delle singole attività.
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Art. 21 - Pubblicità delle iniziative

  1. Le iniziative realizzate con i contributi assegnati dall’Ateneo dovranno essere adeguatamente pubblicizzate tramite il sito web e sui social dell’Ateneo, a cura delle Associazioni per il tramite dei competenti uffici, al fine di promuovere la partecipazione degli studenti universitari cui sono rivolte e di valorizzare l’immagine dell’Università degli studi di Trieste in qualità di finanziatore.
  1. Il bando prevederà le modalità attraverso le quali viene data pubblicità delle iniziative.
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Art. 22 - Utilizzo del Logo

  1. Il logo del Consiglio degli Studenti deve essere utilizzato per le iniziative finanziate con i fondi disciplinati dal presente Regolamento.
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Art. 23 - Mancata realizzazione dell’iniziativa

  1. Le Associazioni studentesche che rinuncino espressamente o non portino a compimento le iniziative finanziate, sono tenute alla restituzione dell’eventuale anticipo già ottenuto, nonché soggette alla revoca del finanziamento non utilizzato.
  2. Ai fini del possibile scorrimento della graduatoria, è fatto obbligo di comunicare tempestivamente al Consiglio degli Studenti la rinuncia, non appena a conoscenza dell’impossibilità della realizzazione dell’iniziativa.
  3. Le associazioni che risultino inadempienti a quanto previsto dal precedente comma 2 sono escluse dalla possibilità di partecipare al bando per l’assegnazione dei fondi nell’anno successivo.
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Art. 24 - Scorrimento della graduatoria

    1. Al ricevimento delle comunicazioni di cui al precedente articolo, si procederà d’ufficio con lo scorrimento della graduatoria di merito approvata dal Consiglio di Amministrazione con la conseguente assegnazione dei relativi finanziamenti.
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Art. 25 – Rendicontazione delle spese e relazione annuale

  1. Per tutte le iniziative ammesse a finanziamento devono essere presentate all’Ateneo, entro i termini fissati dal rispettivo Bando annuale:
    1. la richiesta di rimborso con il Rendiconto delle spese sostenute per le singole iniziative finanziate, accompagnato dalla documentazione di spesa in originale;
    2. la Relazione illustrativa finale di tutte le attività finanziate realizzate nel corso dell’anno.
  2. La Relazione illustrativa annuale è sottoposta al Consiglio degli Studenti per la verifica della conformità dello svolgimento dell’iniziativa. La relazione stessa è altresì pubblicata sul sito internet del Consiglio.
  3. Le relazioni illustrative e i Rendiconti finanziari sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione.
  4.  La mancata presentazione del Rendiconto delle spese e della Relazione illustrativa comporta il recupero delle somme erogate.