Regolamento per la disciplina del lavoro agile (smartworking) del personale tecnico amministrativo

Art. 6 – Criteri di preferenza tra le domande di lavoro agile

1.    In conformità all'art.18, co. 3-bis, L. n. 81/2017, così come modificato dall'art. 1, co. 486, L. n. 145/2018, e dell’art. 40 del CCNL 16.10.2008, è garantito comunque l’accesso:

a) alle lavoratrici e ai lavoratori, nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e di paternità, previsti rispettivamente dagli artt. 16 e 28, D. Lgs. n. 151/2001;

b) alle lavoratrici e ai lavoratori con prole in condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 3, co. 3, L. n. 104/1992;

c) alle lavoratrici e ai lavoratori inseriti in un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture sanitarie di riferimento ai sensi dell’art. 40, CCNL 16.10.2008, nell’ambito delle modalità di esecuzione del progetto stesso.

2. Qualora le richieste di attivazione del lavoro agile fossero superiori al numero dei posti previsti dal bando, si provvederà all’elaborazione di una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità e assegnando i seguenti punteggi:

a)  esigenze di cura di figli/e minori o minori in affido fino a 14 anni compiuti: 6 punti per ogni figlio/a, incrementati a 8 punti in casi di certificazione di invalidità

b)  presenza nel nucleo familiare di figli/e minori anche in affido oltre i 14 anni: 2 punti per ciascun figlio/a (incrementato a 3 per ciascun figlio/a in età scolare in presenza di certificazione DSA o BES, ed a 5 in caso di certificazione di invalidità)

c)  certificazione di invalidità del lavoratore/lavoratrice maggiore o uguale al 45%: 5 punti, incrementato a 8 in caso di riconoscimento ex art. 3, co. 3, L.104/1992 (per sé stessi)

d)  esigenze di cura di coniuge, parente o affine (entro il II grado) con disabilità in condizione di gravità riconosciuta ex art. 3, co. 3, L. n. 104/1992: 6 punti

e)  riconoscimento certificato della condizione di “fragilità” del lavoratore/lavoratrice, ai sensi di legge, 3 punti

f)   postazione di lavoro destinata allo svolgimento della prestazione lavorativa in presenza collocata in ambiente open-space, 2 punti

g)  distanza tra l’abitazione del/la dipendente e la sede di lavoro, in km:

-fino a 35 km: 1 punto

-oltre 35 km: 2 punti

h)  dipendente affetto da patologia cronica e/o altra condizione clinica che comporti una temporanea difficoltà a svolgere la prestazione lavorativa in presenza, attestata da specifica certificazione medica: 3 punti

i)    lavoratrici che fruiscono dei congedi in favore delle vittime di violenza di genere di cui all’articolo 24, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, in quanto inserite nei percorsi di protezione: 2 punti

 3. I requisiti devono essere comprovati ed in possesso del/della dipendente al momento della presentazione della domanda e persistere al momento dell’avvio al lavoro agile.

4. Se i requisiti dichiarati dovessero successivamente variare, il/la dipendente è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio competente, al fine di permettere lo scorrimento dell’eventuale graduatoria a beneficio di altro/a lavoratore/trice.

5. Qualora vi fossero delle istanze presentate da dipendenti appartenenti allo stesso nucleo familiare in riferimento ai medesimi requisiti, gli/le stessi/e richiedenti dovranno indicare nella domanda chi fra di loro avrà diritto all’assegnazione del relativo punteggio.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, nella definizione della graduatoria, il punteggio assegnato deriva dalla sommatoria dei punti attribuiti per ciascun criterio di priorità.

7. In caso di parità di punteggio verranno applicati i seguenti ulteriori criteri di preferenza:

a) anzianità di servizio

b) rapporto di lavoro a tempo pieno.

8. In caso di figli/e adottivi/e o di minori in affido, per “età” non sarà presa in considerazione l’età anagrafica, bensì il numero di anni dall’ingresso in famiglia del/la minore.