Regolamento per l’assegnazione di borse di ricerca

Art.1 – Oggetto del Regolamento

Ai sensi dell’art. 4, co. 3, della legge n. 210 del 3.7.1998 e dell’articolo 18, comma 5, lett. f), della L. 30 dicembre 2010, n° 240, come modificata dal D.L. 9/2/2012 n.5, il presente Regolamento disciplina le modalità di attribuzione di borse per attività di ricerca.

 

Le borse di ricerca sono finanziate con risorse derivanti da convenzioni, contratti, donazioni o contributi erogate da Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici o privati e imprese e non comportano, quindi, alcun onere per il bilancio di Ateneo, ad eccezione per i costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi, ove non già coperti.

Con costi diretti s’intendono i costi di trasferta o qualsiasi altro costo, purché strettamente funzionale allo svolgimento delle attività, che il borsista è chiamato a realizzare e se previsti nel progetto di ricerca. Tali costi rimarranno a carico dell’Università, solo dove non già coperti dal finanziamento esterno, previa intesa con il soggetto finanziatore.

 

Le borse di ricerca possono altresì essere finanziate con fondi costituiti da economie di altri finanziamenti esterni.