Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca

Art. 33 - Norme finali e transitorie

1.    Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nell’Albo Ufficiale dell’Ateneo del decreto rettorale di emanazione e sostituisce il previgente regolamento sui dottorati di ricerca emanato con D.R. 7 dicembre 2018 n. 953.

2.    Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono altresì abrogate le disposizioni del Regolamento per l’attivazione di co-tutele di tesi di dottorato di ricerca, approvato con D.R. 24 ottobre 2011 n. 1264 nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3.    Le norme del presente Regolamento si applicano a partire dal XXXVIII ciclo di dottorato, fatte salve le disposizioni degli artt. 23 e 24 che si applicano a partire dalla prima sessione dell’esame finale dell’anno accademico 2021/2022.

È demandata all’Avviso recante le norme per l’esame finale la disciplina degli eventuali casi dei diplomandi dei cicli precedenti.

4.    Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai Corsi a cui l’Università partecipa quale sede associata, che sono disciplinati da specifici accordi in conformità con il DM 226/2021.

5.    Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme del DM 226/2021.