Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca

Art. 32 –Doctor Europæus

1.    L’Ateneo rilascia la certificazione di Doctor Europæus aggiuntiva al titolo di Dottore di ricerca, su richiesta del dottorando e previo parere favorevole del Collegio dei docenti, qualora vengano soddisfatti i requisiti previsti a tal fine dalla European University Association (EUA).