Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca

Art. 25 - Diritti e doveri dei dottorandi

1.    L’ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione ai posti per dipendenti delle imprese, anche in apprendistato, o di altri enti di cui all’art. 4 comma 2, agli iscritti alle scuole di specializzazione mediche e a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2.    I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio:

a)    attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale;

b)    attività di didattica integrativa, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico.

3.    I dottorandi possono svolgere anche al di fuori del percorso formativo e previo nulla osta del Collegio e sentito il supervisore, nel limite di ulteriori 50 ore per anno, attività di tutorato e attività didattica integrativa, anche remunerate.

4.    Ulteriori attività al di fuori del progetto formativo possono essere autorizzate dal Collegio dei docenti tenuto conto della coerenza con il progetto formativo del dottorando, dell’assenza di conflitti d’interesse con l’Università e del fatto che siano svolte con modalità e tempi idonei a consentire al dottorando il proficuo svolgimento del programma di ricerca individuale e la regolare frequenza delle attività didattiche.

5.    Le borse sono compatibili con le attività sia di natura dipendente che autonoma di cui al comma 4, sempreché il reddito derivante non sia superiore all'importo della borsa stessa e comunque non superi il limite reddituale personale definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

La remunerazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e la borsa di dottorato non sono comprese nel predetto limite di reddito.

6.    I dottorandi possono svolgere attività di ricerca e formazione in Italia e all’estero o stage presso soggetti pubblici o privati, previo nulla osta dei supervisori che informano regolarmente il Collegio dei docenti delle trasferte. Durante la permanenza presso soggetti diversi rispetto all’Università e alle eventuali sedi associate, i dottorandi sono tenuti a relazionarsi con i supervisori e a sostenere le previste verifiche con le modalità definite dal Collegio dei docenti. Possono svolgere tali attività anche alla conclusione del periodo obbligatorio di frequenza ed entro il termine per la consegna della tesi, se necessarie ai fini della stesura della tesi.

7.    I dottorandi dell’area medica possono partecipare, su richiesta, all’attività clinico-assistenziale. In tal caso è necessario il possesso dell’abilitazione professionale, nonché una copertura assicurativa contro i rischi professionali.

8.    I dottorandi possono accedere alle strutture, alle strumentazioni e alle risorse informatiche dell’Ateneo e delle eventuali sedi convenzionate, anche per singoli progetti, per quanto previsto dal programma di ricerca.

9.    I dottorandi possono chiedere l’intervento del Collegio dei docenti in caso di controversie con i propri supervisori. Sentite le parti, il Collegio dei docenti può procedere, con decisione motivata, alla sostituzione dei supervisori.

10.  È assicurato un budget a sostegno dell’attività di ricerca in Italia e all’estero, adeguato rispetto alla tipologia di Corso e comunque non inferiore al 10% dell’importo della borsa definito con decreto ministeriale. Il budget è gestito dal Dipartimento, sede di frequenza del dottorando. La spesa viene autorizzata dal supervisore.

L’importo è assicurato a ciascun dottorando a eccezione delle seguenti categorie:

a)    borsisti di Stati esteri;

b)    beneficiari di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità internazionali o comunitari.

11.  I dottorandi hanno i seguenti obblighi:

a)    frequentare le attività didattiche previste dai Corsi;

b)    svolgere l’attività di ricerca assegnata dal Collegio dei docenti;

c)    sostenere le verifiche previste;

d)    rispettare i Codici etici dell’Ateneo;

e)    presentare al supervisore una relazione sull’avanzamento della propria ricerca e sull’attività formativa svolta, comprese le attività di ricerca e di formazione svolte all’estero e gli eventuali contributi scritti e orali;

f)     presentare al Collegio dei docenti, annualmente o comunque ogni volta che venga richiesta, una relazione sull’avanzamento della ricerca, vistata dai supervisori;

g)    depositare, ogni anno accademico, le proprie pubblicazioni nell’archivio della ricerca dell’Ateneo.

12.  L'iscrizione a un corso di dottorato è incompatibile con l'iscrizione ad altri corsi di dottorato, a corsi di laurea e di laurea magistrale, a master universitari di primo e di secondo livello e a scuole di specializzazione presso Università o Istituti di ricerca italiani ed esteri, fatte salve le co-tutele e quanto previsto all’art. 28 del presente Regolamento.

13.  I dottorandi sono coperti contro i rischi derivanti da infortuni sul lavoro dall'assicurazione obbligatoria esistente presso l'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, nonché, limitatamente ai rischi derivanti da responsabilità civile dell’Università, dalla polizza R.C.T. stipulata con primaria compagnia di assicurazione. Le coperture assicurative operano solo per gli eventi che accadano nell’ambito delle attività del Corso, ivi compreso il periodo che va dalla conclusione della frequenza fino alla discussione della tesi.

14.  Ai dipendenti pubblici ammessi ai Corsi si applica quanto previsto dall’art. 12, comma 5 del DM 226/2021.