Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca

Art. 23 – Valutazione della tesi e ammissione all’esame finale

1.    Il titolo di Dottore di ricerca, abbreviato con le diciture "Dott. Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito del superamento dell’esame finale durante il quale il candidato deve dimostrare di aver ottenuto risultati di rilevante valore scientifico e originalità, contribuendo all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

2.    Il titolo di Dottore di ricerca è rilasciato dal Magnifico Rettore.

3.    Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (Diploma Supplement).

Sul diploma finale viene fatta menzione della lode ove ricorrano le condizioni di cui al comma 16.

4.    L'esame finale consiste nella discussione di una tesi. La tesi, corredata da una sintesi in lingua inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Alla tesi deve essere allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel Corso e sulle eventuali pubblicazioni realizzate durante il programma formativo. La tesi e la relazione devono essere presentate con le modalità ed entro le scadenze stabilite per le due sessioni di esame dal Rettore con apposita circolare.

L’Ateneo si riserva di verificare l’originalità della tesi.

5.    La tesi viene esaminata criticamente da almeno due valutatori in possesso di esperienza di elevata qualificazione nell’ambito di ricerca della tesi, proposti dai supervisori e nominati dal Collegio dei docenti.

6.    I valutatori devono essere esterni al Collegio dei docenti e a tutte le Università o enti che, in qualsiasi forma, partecipano alla realizzazione del Corso e non devono essere stati coinvolti nell’attività di ricerca del dottorando.

Possono assumere la funzione di valutatori gli esperti appartenenti a istituzioni pubbliche o private anche estere.

Almeno un valutatore deve essere un docente universitario.

7.    Entro 30 giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori, secondo la procedura prevista dall’Avviso annuale, esprimono in forma scritta un giudizio analitico sulla tesi e propongono l'ammissione alla discussione pubblica o, qualora ritengano necessarie integrazioni o correzioni significative alla tesi, il rinvio della discussione per un periodo non superiore a sei mesi.

Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione nella prima sessione disponibile.

8.    Il Collegio dei docenti, in casi eccezionali di evidenti errori valutativi, può pronunciarsi in merito all’ammissione all’esame finale.

9.    L’ammissione all’esame finale è subordinata al deposito della tesi nell’Archivio istituzionale dell’Ateneo che ne cura il deposito presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze, nonché nella banca dati del Ministero.

10.  Le tesi di dottorato sono pubblicate in accesso libero e gratuito in linea con la Policy di Ateneo in materia di Accesso Aperto.

11.  Su richiesta motivata e circostanziata del dottorando, presentata prima della discussione della tesi e previo accordo dei supervisori, il Collegio può rilasciare l’autorizzazione a secretare temporaneamente parti della tesi esclusivamente per motivi legati alla tutela della proprietà intellettuale.

12.  Con procedura analoga il dottorando può chiedere un periodo di embargo per la pubblicazione integrale della tesi per un massimo di 12 mesi.

13.  L’embargo può essere rinnovato, sempre su richiesta motivata e circostanziata, per un ulteriore periodo di 12 mesi. Una terza richiesta di embargo può essere presentata purché non si superi un periodo complessivo di 36 mesi dalla data della discussione della tesi. Le richieste devono pervenire prima della scadenza del periodo d’embargo precedente.

14.  Le richieste pervenute successivamente alla pubblicazione della tesi in accesso aperto non possono essere accolte.

15.  La discussione pubblica della tesi si svolge nelle sessioni stabilite dall’Ateneo dinanzi a una Commissione di cui all’art. 24, comma 1 del presente Regolamento.

16.  Al termine della discussione la tesi è approvata o respinta con motivato giudizio sintetico scritto. Il giudizio può essere graduato secondo una scala di valutazione. La Commissione, con voto unanime, può attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

17.  In caso di esito negativo l'esame finale non può essere ripetuto.

18   Le modalità e le scadenze per l’ammissione all’esame finale sono definite nel relativo Avviso annuale.