Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca

Art. 21 - Proroga della consegna della tesi o della frequenza

1.    Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando e previo nulla osta dei supervisori, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

I casi previsti sono:

a)    gravi motivi di famiglia;

b)    motivi lavorativi (periodi di prova, nel limite previsto dal contratto di lavoro);

c)    nel caso di dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati o nel caso di apprendistato, per esigenze motivate dell’ente stesso.

2.    Per motivate esigenze scientifiche, su indicazione dei supervisori, il Collegio dei docenti può concedere una proroga della durata del Corso e l'estensione della durata della borsa di studio per un periodo non superiore a 12 mesi, a condizione che la decisione sia ratificata dal Dipartimento sul cui bilancio graveranno gli oneri derivanti dall'estensione della borsa, previa verifica della sostenibilità finanziaria.

La borsa può essere corrisposta per una durata di 6 o 12 mesi al dottorando che sia in possesso dei requisiti richiesti.

3.    I periodi di proroga e sospensione di cui al comma 1 e all’art. 20, comma 2 non possono complessivamente eccedere la durata di 18 mesi, fatti salvi i seguenti casi specifici, previsti dalla legge:

a)    tutela della genitorialità di cui al D.M. 12 luglio 2007;

b)    congedo parentale di cui al D.Lgs. 151/2001, art. 32;

c)    servizio militare obbligatorio per i Paesi che lo prevedono;

d)    gravi motivi di salute.

4.    Viene demandato a un apposito Avviso annuale ogni altro adempimento.