Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca

Art. 11 – Composizione del Collegio dei docenti

1.    Il Collegio dei docenti, composto nel rispetto dei requisiti di cui al disposto normativo dell’art. 4, comma 1 del DM 226/2021, deve essere costituito da almeno 12 componenti appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso, di cui:

a)    per almeno la metà, professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia;

b)    per la restante parte, ricercatori di ruolo di università o enti pubblici di ricerca ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti, ferma restando la quota minima dei professori.

Il Collegio può essere costituito nella misura massima di un terzo della composizione complessiva da esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca.

2.    La composizione del Collegio dei docenti non deve in ogni caso superare le 35 unità.

3.    Il Collegio deve assicurare un adeguato grado di copertura dei settori scientifico disciplinari del Corso e dei curricula, ove previsti, in conformità con le linee guida per l’accreditamento.

4.    Nel caso di dottorati attivati in convenzione con sede amministrativa presso altri Atenei l’Università deve partecipare con un numero sostanzialmente paritetico di componenti rispetto agli altri enti coinvolti.

5.    I componenti del Collegio devono aver ottenuto comprovati ed elevati risultati di ricerca nel rispetto dei criteri di qualificazione scientifica richiesti per l’accreditamento e di altri eventuali requisiti di qualità stabiliti dall’Ateneo.

6.    Per partecipare al Collegio dei docenti, gli interessati devono presentare annualmente apposita domanda, secondo le modalità stabilite dall’Università, tenuto conto degli indicatori per l’accreditamento aggiornati, come previsti dalle relative linee guida ministeriali. La domanda dev’essere indirizzata al Direttore del Dipartimento proponente, in fase istitutiva del Corso, e al Coordinatore per i Corsi già istituiti.

7.    I componenti del Collegio possono appartenere a un ulteriore Collegio solo nel caso in cui uno sia riferito a un Corso organizzato in forma associata, compresi i dottorati di interesse nazionale o nel caso in cui la partecipazione si riferisca a un Corso attivo a esaurimento. La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale.

8.    Il Collegio dei docenti viene nominato o rinnovato ogni anno dal Consiglio del Dipartimento sede gestionale del Corso, su proposta del Coordinatore, sentiti i Dipartimenti coinvolti in caso di Corsi interdipartimentali.

9.    Partecipano alle sedute del Collegio dei docenti, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi, anche i rappresentanti dei dottorandi, in numero non superiore a due, ovvero uno per curriculum. I rappresentanti rimangono in carica per due anni e comunque non oltre il conseguimento del titolo. Le elezioni dei rappresentanti vengono indette dal Coordinatore del Corso.

10.  La partecipazione di docenti dell’Ateneo a Collegi di Corsi attivati da altri atenei, anche in forma non associata, è subordinata all’ottenimento del nulla osta da parte del Rettore, sentito il Dipartimento di afferenza.