Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca

Art. 10 - Coordinatore

1.    Il Coordinatore viene eletto dal Collegio e nominato dal Consiglio del Dipartimento, sede gestionale del Corso, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno o in caso di motivata indisponibilità, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno, fermo restando il possesso dei requisiti per l’accreditamento previsti all’art. 4 comma 1, lettera a), numero 3) del DM 226/2021 e tenuto conto degli indicatori previsti dalle linee guida per l’accreditamento in vigore.

2.    Il Coordinatore deve garantire la permanenza in ruolo almeno per un anno accademico. Il Coordinatore deve appartenere alla sede amministrativa del Corso ovvero a una delle sedi universitarie associate.

3.    Il Coordinatore rimane in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva. Ai fini di una corretta valutazione della qualità del Collegio, l’elezione deve essere fatta in sede di proposta di accreditamento o di rinnovo. L’incarico decorre dall’inizio dell’anno accademico del nuovo ciclo, fatte salve motivate esigenze eccezionali. In sede di istituzione di un nuovo Corso, il Coordinatore eletto entra da subito in carica, fermo restando che il triennio dell’incarico decorre dall’inizio dell’anno accademico.

4.    Il Coordinatore:

a)    ha la responsabilità didattica e scientifica del Corso, ne sovraintende il funzionamento e ne coordina le attività;

b)    convoca e presiede il Collegio dei docenti e il Consiglio dei docenti e attua le relative deliberazioni;

c)    predispone una relazione annuale sull'andamento del Corso da sottoporre all’approvazione del Collegio dei docenti;

d)    nomina, entro un mese dall’inizio dell’incarico, tra i professori o ricercatori di ruolo appartenenti al Collegio, un vice Coordinatore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché in caso di anticipata cessazione dall’ufficio, sino all’insediamento del nuovo eletto. Qualora il Coordinatore afferisca a una sede associata diversa dalla sede amministrativa, il vice Coordinatore deve appartenere alla sede amministrativa;

e)    adotta i provvedimenti d’urgenza da portare a ratifica nella prima seduta utile del Collegio prevedendo un apposito punto all’ordine del giorno;

f)     è tenuto a monitorare la permanenza dei requisiti per l’accreditamento e a informare il Collegio e il Consiglio nel caso in cui tali requisiti vengano meno;

g)    cura i rapporti interni ed esterni del Corso;

h)    verifica, in accordo con i supervisori, l'adempimento degli obblighi di legge relativi alla prevenzione e alla protezione dai rischi e in particolare alla formazione sulla sicurezza e sulla sorveglianza sanitaria, nonché quelli relativi agli infortuni connessi all’attività nel dottorato;

i)     il Coordinatore cura il monitoraggio della situazione occupazionale dei Dottori di ricerca successivamente al primo quinquennio dal conseguimento del titolo.