Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca

Art. 7 – Progetto formativo

1.    Il progetto formativo del dottorando consiste:

a)    nello svolgimento, sotto la guida di un supervisore e di uno o più co-supervisori, di un programma di ricerca individuale approvato dal Collegio dei docenti e riferito a una tematica tra quelle previste dal Corso;

b)    nella frequenza di attività didattiche e formative complementari all’attività di ricerca, approvate dal Collegio dei docenti ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera i) del presente Regolamento, ivi comprese le attività di formazione trasversale di cui all’art. 4, comma 1 lettera f) del DM 226/2021.

2.    Il progetto formativo comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno la cui quantificazione è pari a 1720 ore annuali, salvo quanto disposto agli articoli 14 e 28 del presente Regolamento.

3.    Con specifico provvedimento dell’Ateneo viene disciplinato l’ottenimento dei crediti formativi da conseguire con le attività formative in Italia e all’estero, mediante la frequenza di corsi istituzionali organizzati per i dottorandi, ivi compresi i corsi di formazione trasversale nonché singoli insegnamenti dei corsi di laurea e laurea magistrale. Altri crediti possono essere acquisiti tramite altre attività quali, a titolo esemplificativo, la partecipazione a seminari e congressi e l’attività didattica di supporto.

4.    L'attività didattica svolta e certificata dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei Corsi concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della Legge 240/2010, nei limiti e alle condizioni stabilite dai regolamenti di Ateneo.