Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca

Art. 2 – Istituzione e attivazione dei Corsi

1.    I Corsi sono istituiti e attivati presso i Dipartimenti dell’Università e possono essere articolati in curricula. Le tematiche scientifiche di ciascun Corso si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti.

2.    La proposta di istituzione di un Corso è presentata da un Dipartimento che si candida come sede gestionale, secondo le modalità e i termini fissati annualmente dal Rettore. Alla realizzazione e al funzionamento del Corso possono concorrere anche altri Dipartimenti dell’Ateneo o strutture esterne quali le sedi convenzionate ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DM 226/2021, anche in collaborazione con altri soggetti che contribuiscano ad assicurare la sostenibilità finanziaria del Corso e ad ampliare le strutture operative e scientifiche.

3.    La proposta di istituzione o rinnovo di un Corso deve rispettare i requisiti di cui all’art. 4 del D.M. 226/2021 e gli eventuali criteri integrativi individuati dall’Università, tenuto conto degli indicatori previsti dalle linee guida per l’accreditamento e dei criteri di ripartizione del finanziamento ministeriale di cui all’art. 13, comma 2 del DM 226/2021.

4.    Annualmente, in sede di bilancio di previsione, il Dipartimento prevede le risorse da destinare al funzionamento del Corso.

Il Dipartimento partecipa all’attivazione di un Corso finanziando borse di studio o con altre forme di finanziamento equivalenti, oltre al budget per la ricerca di cui all’art. 25, comma 10 del presente Regolamento, che viene assicurato anche ai dottorandi senza borsa di dottorato. Il finanziamento è garantito da fondi propri o acquisiti da terzi previa stipula di idoneo accordo sottoscritto dal Direttore del Dipartimento.

Il Dipartimento, nel caso di inadempienze da parte dei finanziatori terzi, provvede a coprire il disavanzo con fondi propri o dei singoli referenti dei progetti. A copertura dell’eventuale sbilancio, l’Ateneo non attribuisce il budget relativo ad assegnazioni annuali del Fondo di finanziamento ordinario, sia in conto esercizio che in conto investimenti.

5.    Il Dipartimento provvede con fondi propri anche alla copertura finanziaria della borsa di studio per i mesi di proroga della frequenza di cui all’art. 21, comma 2 del presente Regolamento.

6.    I Dipartimenti sedi del Corso, nell’ambito delle proprie competenze, possono sottoscrivere accordi di collaborazione per favorire l’attività di dottorato.

7.    Gli adempimenti necessari per la nuova istituzione di un Corso competono al Direttore del Dipartimento proponente o a un suo delegato. Tale competenza, in caso di rinnovo di un Corso già attivato nei cicli precedenti, spetta al Coordinatore in carica.

8.    L’istituzione e l’attivazione dei Corsi è deliberata, a ogni ciclo, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione.

9.    Il Consiglio di Amministrazione ripartisce le borse di dottorato a valere sui fondi ministeriali di Ateneo, previo parere favorevole del Senato Accademico, nei limiti delle risorse disponibili.

10.  L'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale del Ministero, su conforme parere dell’ANVUR, ad attivare i Corsi di dottorato e nell'accreditamento delle sedi ove questi si svolgono, nonché nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti a tali fini con le modalità di cui all’art. 5 del DM 226/2021.

11.  L’accreditamento ha durata quinquennale e comprende tre cicli consecutivi nel corso dei quali l’ANVUR svolge un’attività periodica di monitoraggio e valutazione. L’accreditamento è valutato ai fini della conferma o della revoca dello stesso nel caso di una modifica sostanziale tra quelle enunciate all’art. 5, comma 4 del DM 226/2021.

12.  L’accertamento del venir meno di uno o più requisiti richiesti comporta la revoca dell’accreditamento, disposta con Decreto del Ministero. In caso di revoca viene garantito il completamento dei cicli già attivati al fine di consentire ai dottorandi già iscritti di concludere il proprio percorso di formazione e di conseguire il titolo.