Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1.    I corsi di dottorato di ricerca hanno lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività collegate a progetti formativi di livello dottorale, anche interdisciplinare e multidisciplinare, costituendo parte fondamentale dell’offerta formativa di terzo livello dell’Università degli Studi di Trieste.

2.    Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività, contribuendo alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore.

3.    Ai corsi a cui l’Università partecipa in forma associata, in convenzione o in consorzio con altri soggetti, si applicano le disposizioni regolamentari della sede amministrativa, fermo restando quanto previsto all’art. 11, comma 5 del presente Regolamento.

4.    Il presente Regolamento disciplina l’istituzione, l’attivazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca (d'ora in avanti Corsi) dell'Università degli Studi di Trieste (d'ora in avanti Università o Ateneo) in conformità al Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021 n. 226 (d'ora in avanti DM 226/2021), nel rispetto delle finalità e degli ambiti di applicazione enunciati all’art. 1 dello stesso Decreto. Il Regolamento disciplina inoltre le forme di reclutamento dei dottorandi.

5.    Nel presente Regolamento il genere maschile è utilizzato solo per esigenze di semplicità e sinteticità.

Negli Organi dei Corsi e nelle Commissioni si tiene conto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. Di ciò si farà menzione negli atti costitutivi.