Regolamento per la disciplina degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale

Art. 2 - Definizione di Agente Contabile

L’Agente Contabile è la persona fisica o giuridica che, per contratto o per compiti di servizio inerenti al rapporto di lavoro, ha maneggio di denaro (c.d. “agenti contabili a denaro”), valori o beni (c.d. “agenti contabili a materia”) di proprietà dell'Università. Gli agenti contabili “a denaro” sono gli agenti della riscossione, gli agenti pagatori e consegnatari di somme di denaro e quelli “a materia” sono i consegnatari con debito di custodia di valori o altri beni mobili. La qualifica di agente contabile può riguardare tanto il pubblico funzionario (agente contabile “interno”) quanto un soggetto esterno legato all'Amministrazione da un rapporto di servizio (agente contabile “esterno”).

L’agente contabile come sopra definito si configura come agente “di diritto” qualora vi sia una formale attribuzione di tale qualifica da parte dell’amministrazione (provvedimento amministrativo o atto convenzionale); l’agente contabile si configura invece come agente “di fatto”, nel caso in cui si realizzi una sostanziale ingerenza nella gestione dei beni pubblici (denaro, valori e beni) pur in assenza di una formale attribuzione da parte dell’amministrazione.