Regolamento per la gestione del Fondo economale e delle carte di credito

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Regolamento per la gestione del Fondo economale e delle carte di credito

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo del Fondo economale, previsto all’articolo 26, comma 4, del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nonché le modalità di utilizzo delle carte di credito, previste agli articoli 42 e 43 del medesimo regolamento.

Regolamento per la gestione del Fondo economale e delle carte di credito

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento per “Fondo economale” si intende l’assegnazione all’inizio di ogni esercizio finanziario al Consegnatario e ai Sub-consegnatari di una somma di denaro, fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione, reintegrabile e da rendicontare, per l’acquisto di beni o servizi di non rilevante entità (spese minute) tipicamente al dettaglio e di pronto consumo, necessari per sopperire alle esigenze immediate e funzionali dell’Ateneo, non programmabili, o alle spese per le quali risulti ammessa la sola regolazione per contanti.

2. È fatto divieto di utilizzare il fondo economale per spese riferite a contratti d’appalto. Non è consentito l’artificioso frazionamento degli acquisti allo scopo di sottoporre la spesa alla disciplina che regola le spese economali.

3. Ai fini del presente Regolamento il “Consegnatario del Fondo economale” e i “Subconsegnatari del Fondo economale” sono i dipendenti incaricati con provvedimento amministrativo della gestione del Fondo economale.