1. Nei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 2bis D.L. n. 543/1996 e dell’art. 31, comma 2 D. Lgs. n.174/2016 (Codice di giustizia contabile), il rimborso delle spese legali può essere concesso nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio, liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto.