Regolamento per la valutazione dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Regolamento per la valutazione dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240

Articolo 10 Servizio effettivo inferiore al triennio, anno sabbatico e congedi analoghi

1.         Al docente, il cui servizio effettivo non copre l’intero triennio – per effetto di collocamento fuori ruolo o in aspettativa, di avvenuta presa di servizio nel corso del triennio o altri eventi di carriera che incidono sulla durata del servizio nel periodo – si applicano i seguenti criteri:

I) l’attività didattica di cui all’articolo 4 comma 2 lettera a) e l’attività gestionale di cui all’articolo 4 comma 2 lettera c) vengono valutate con esclusivo riferimento agli anni accademici nei quali il servizio effettivo supera i 180 giorni; altrimenti, il docente è esonerato dalla valutazione dell’attività didattica e dell’attività gestionale nell’anno accademico che non integra tale soglia;

II) l’attività di ricerca viene valutata ai sensi dell’articolo 4 comma 2 lettera b);

III) in caso di esonero ai sensi del punto I) con riferimento a tutti e tre gli anni accademici oggetto di valutazione, il docente consegue una valutazione positiva se risulta avere soddisfatto l’Indice di produzione scientifica minima, secondo la definizione CVR, che tiene conto anche delle eventuali ipotesi di esonero parziale; viene, invece, considerato “non valutabile” nell’ipotesi di “esonero totale” dalla valutazione dell’attività di ricerca, secondo le linee-guida CVR.

1 bis        Ai fini del servizio effettivo di cui al comma 1 rilevano tutti i ruoli di professore o ricercatore, anche a tempo determinato, ricoperti dall’interessato presso l’Università degli Studi di Trieste. L’attività gestionale non è oggetto di valutazione nel ruolo di ricercatore a tempo determinato.

2.         Il docente, non presente nei ruoli dell’Ateneo al momento dell’avvio del processo di valutazione annuale, trasferitosi presso l’Università di Trieste, che ivi maturi il diritto al passaggio alla classe successiva, potrà presentare specifica domanda di attribuzione dello scatto stipendiale corredata dall’autocertificazione relativa all’assolvimento degli obblighi istituzionali secondo i criteri previsti nell’Ateneo di provenienza.

3.         I docenti beneficiari del c.d. anno sabbatico ex art. 17 comma 1 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 o di congedo per eccezionali e giustificate ragioni di studio e ricerca all’estero ex art. 10 Legge 311/1958 e i ricercatori che usufruiscano di periodi di congedo straordinario per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica ai sensi dell’art. 8 Legge 349/1958) conseguono una valutazione positiva se soddisfano il requisito previsto dall’articolo 4 comma 2 lettera b), mentre sono esonerati dalla valutazione dei criteri contemplati dall’articolo 4 comma 2 lettere a) e c) con riferimento agli anni accademici interessati, in tutto o in parte, dalla fruizione dei periodi di congedo.

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Articolo 11 Conflitto d’interessi

1.         In caso di conflitto d’interessi, virtuale o reale, in capo al Rettore, i compiti e le attività ad esso demandati dal presente Regolamento competono al Pro-Rettore Vicario.

2.         In caso di conflitto d’interessi, virtuale o reale, in capo sia al Rettore, sia al Pro-Rettore Vicario, i compiti e le attività ad essi demandati dal presente Regolamento competono al Decano di Ateneo.

3.         In caso di conflitto d’interessi, virtuale o reale, in capo al Rettore, al Pro-Rettore Vicario e al Decano di Ateneo, i compiti e le attività ad essi demandati dal presente Regolamento competono al professore ordinario con maggiore anzianità nel ruolo, diverso dal Decano; in caso di pari anzianità nel ruolo, i compiti e le attività competono al più anziano di età.

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Articolo 12 Entrata in vigore e regime transitorio

1.         Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’Albo ufficiale di Ateneo. Le procedure valutative di cui ai Titoli II e III si applicano a partire dall’anno accademico 2021/2022, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.

2.         In fase di prima applicazione (a.a. 2021-2022):

a) la relazione triennale di cui all’articolo 2 comma 6 viene presentata entro il mese di aprile 2022, su indicazione dell’Ufficio Carriere del Personale docente;

b) la procedura valutativa di cui all’articolo 4 è avviata entro il mese di giugno 2022;

c) il processo funzionale all’attribuzione dello scatto stipendiale di cui all’articolo 7 viene effettuato ripartendo gli eventi titolo secondo due scaglioni semestrali (I semestre: novembre 2021-aprile 2022; II semestre: maggio 2022-ottobre 2022);

3.         Con precipuo riferimento all’attività gestionale, fino alla valutazione condotta nell’anno accademico 2023/2024, si applica il seguente criterio:

a) con riferimento agli aa.aa. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, la valutazione dell’attività gestionale si considera positiva se l’interessato, in ciascun anno accademico:

I) ha ricoperto, per almeno il 50% del tempo, una o più delle seguenti cariche: Rettore, Prorettore, Collaboratore o Delegato del Rettore, Componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, Direttore o Direttore Vicario di Dipartimento, Coordinatore di un Corso di studio di primo e secondo livello, Coordinatore di un Dottorato di ricerca o Direttore/Coordinatore di una Scuola di specializzazione, Coordinatore di un Centro interdipartimentale, membro del Nucleo di valutazione o della Commissione per la Valutazione della Ricerca o del Presidio della Qualità o del Comitato Pari Opportunità o del Comitato per il Mobbing o del Comitato Unico di Garanzia o del Comitato Etico o del Collegio di Disciplina o dell’Organismo per il Benessere degli Animali o delle Commissioni paritetiche docenti-studenti. In caso di assenze dal servizio dovute a legittimo impedimento, per cause rilevabili dal sistema gestionale di Ateneo (CSA), la quota d’impegno gestionale viene riferita al 50% del periodo di effettivo servizio;

oppure

II) in base alle risultanze dei verbali, risulta presente o assente giustificato ad almeno il 50% più una delle sedute del Consiglio del Dipartimento di afferenza.

b) con riferimento all’a.a. 2021/2022, la valutazione dell’attività gestionale si considera positiva se l’interessato ha soddisfatto uno dei due seguenti criteri:

I) risultano almeno tre presenze effettive ai Consigli di Dipartimento e non più di due assenze ingiustificate.

II) il docente ha partecipato ad almeno il 50% + 1 delle adunanze a cui è stato convocato.

4.         Fatti salvi il regime transitorio e la gestione degli scatti stipendiali maturati prima dell’entrata in vigore ai sensi del comma 1, il presente Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento sulla valutazione dell’attività dei docenti e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Trieste, ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240.