Regolamento per la valutazione dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai sensi degli articoli 6 e 8 legge 30 dicembre 2010 n. 240

Articolo 5 Effetti della valutazione periodica

1.         Ai sensi dell’articolo 6 commi 7 e 8 legge n. 240 del 2010,

a) il docente che consegue una valutazione positiva, fatti salvi eventuali altri requisiti previsti dalla normativa di settore, può fare parte:

- delle commissioni di abilitazione, di selezione e di progressione di carriera del personale accademico;

- degli organi di valutazione dei progetti di ricerca;

b) il docente che non consegue una valutazione positiva non può fare parte:

- delle commissioni di abilitazione, di selezione e di progressione di carriera del personale accademico;

- degli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

2.         Gli effetti indicati al comma precedente perdurano sino a che il docente non consegua un giudizio di segno diverso in una successiva valutazione periodica.