Regolamento per l’attivazione e la gestione di carriere alias per soggetti in transizione di genere

ART. 3 RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELL’IDENTITA’ E DELLA CARRIERA ALIAS

1. L’attribuzione dell’identità e/o della carriera alias è subordinata alla presentazione da parte dell’interessato/a della richiesta formale, motivata e documentata di attivazione del procedimento. La richiesta è accessibile solamente dal Rettore e dai referenti di cui al precedente articolo. I referenti forniscono le informazioni necessarie per l'attivazione dell’identità e/o della carriera alias, supportano la persona richiedente nell'istruzione della procedura amministrativa e seguono direttamente il percorso della richiesta e la gestione della carriera alias una volta attivata.

 

2. La persona richiedente, dopo aver fatto domanda di carriera attivazione della procedura sottoscrive l’accordo diriservatezza con il delegato alla firma, nei termini di cui all’Allegato A del presente Regolamento , presentando idonea documentazione attestante la presa in carico da parte di una struttura sanitaria che si occupi di disforia di genere e che assicuri l’attivazione di un percorso psicoterapeutico e clinico al fine di consentire l’eventuale riassegnazione del sesso, ai sensi della legge n. 164/1982.

 

3. A seguito della sottoscrizione dell'accordo di riservatezza, l'Ateneo si impegna ad attivare l’identità e/o la carriera alias per la persona richiedente con assegnazione di un nome elettivo scelto dalla stessa.

 

4. L’Ateneo provvederà alla predisposizione e al rilascio di un nuovo tesserino identificativo indicante cognome, nome alias e un account alias per le attività specifiche di ogni categoria, elencate nei relativi accordi di riservatezza e, ove necessario, una targhetta identificativa col nome di elezione nel luogo ove si presta servizio.

 

5. Il tesserino identificativo avrà efficacia esclusivamente all’interno dell’Ateneo e non potrà essere utilizzato per altro scopo, né esibito all’esterno dell’Ateneo (es. per erogazioni di servizi concernenti agevolazioni e/o privilegi concessi da Enti etc.).

 

6. Tutti coloro che interverranno nel procedimento e coloro a cui verrà comunicata l’identità alias del richiedente sono tenuti alla riservatezza nel trattamento dei dati sensibili del/la richiedente.

 

7. Nel caso in cui fosse necessario svolgere attività all'esterno (a titolo esemplificativo: partecipazione a tirocini, adesione a progetti di mobilità internazionale), il Referente, avendo preliminarmente acquisito il relativo consenso della persona interessata, propone ai referenti esterni coinvolti nello svolgimento delle attività l'applicazione dei principi contenuti nell’Accordo.

 

8. L’identità alias verrà inoltre temporaneamente riconosciuta su richiesta motivata e documentata della persona interessata che, invitata dall’Ateneo per attività seminariali, convegni, cicli di lezioni o altre iniziative, intendesse utilizzare su locandine, badge, ecc. il nome alias scelto in sostituzione dell’identità anagrafica ufficiale.