Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità

art. 61 - Compensi aggiuntivi al personale

1. Al fine di valorizzare qualificati apporti nel campo della didattica, ricerca e gestione, correlati alle finalità istituzionali dell’Ateneo, possono essere corrisposti al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo e ai collaboratori esperti linguistici, anche a tempo determinato, compensi aggiuntivi, comunque denominati ove previsto dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna di Ateneo.

2. Si fa espresso riferimento, per le modalità applicative, alla vigente regolamentazione per la corresponsione di compensi aggiuntivi al personale.