Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità

CAPO III - PROCEDURE NEGOZIALI DI COMPETENZA DEI DIPARTIMENTI

Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità

art. 52 – Procedure negoziali di competenza dei dipartimenti

1. Sono di competenza del dipartimento, se di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, i procedimenti relativi alla: 

a. stipula di convenzioni, contratti, accordi in materia di ricerca, compresa la sua valorizzazione, didattica e attività culturali nazionali e internazionali;

b. stipula di convenzioni, contratti, accordi per prestazioni per conto terzi;

c. stipula di contratti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e nel rispetto delle procedure previste per l’approvazione del budget e delle sue variazioni;

d. partecipazione, da parte del dipartimento, a procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi.

2. La partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali e a bandi per la concessione di finanziamenti e contributi alla ricerca è competenza del Dipartimento fino all’importo di euro 500.000.

3. È competenza del Dipartimento l’accettazione di liberalità e lasciti aventi ad oggetto beni mobili, che rivestano carattere di modico valore, ai sensi dell’art. 783 del codice civile, o siano di importo inferiore ad euro 5.000;

4. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui al comma 1 sono adottati e i relativi contratti stipulati dal direttore di dipartimento, previa autorizzazione del consiglio di dipartimento nei casi richiesti dall’articolo 54.

5. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui al comma 1 di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria sono istruiti dai competenti uffici dell’amministrazione centrale e sono autorizzati dal Consiglio di Amministrazione; i relativi contratti sono stipulati dal Rettore. ll parere del Senato Accademico di cui all’articolo 10, comma 2, lettera r), e articolo 12, comma 2, lettere p) e q), Statuto, è richiesto, limitatamente agli aspetti relativi alla ricerca, alla didattica e ai correlati servizi, quando i procedimenti impegnano risorse finanziarie, logistiche, strumentali e professionali assegnate a più di due dipartimenti.

6.  Ai sensi dell’articolo 8, comma 4, Statuto, in caso di necessità ed urgenza il Rettore, su motivata proposta del direttore del dipartimento, previamente autorizzato dal consiglio di dipartimento, può autorizzare con proprio decreto gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui al comma 3. In tal caso, i relativi contratti sono stipulati dal Rettore medesimo. È fatta salva la necessità di sottoporre il decreto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

7. Il Consiglio di Amministrazione può modificare annualmente il limite di valore di cui al comma 2;

8. Il Consiglio di Amministrazione monitora l’andamento dei contratti stipulati dai dipartimenti per quanto concerne gli aspetti economico-finanziari e giuridico-amministrativi. A tal fine, viene istituita apposita anagrafe dei contratti.

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art. 53 - Direttore di dipartimento

1. Nell’ambito delle funzioni previste dallo Statuto, il direttore di dipartimento è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile del dipartimento.

2. Il direttore, coadiuvato dal responsabile della segreteria amministrativa, ordina quanto occorre al funzionamento e autorizza il sostenimento dei costi e degli investimenti, nei limiti del budget assegnato.

3. Il direttore adotta i provvedimenti e gli atti e stipula i contratti di competenza del dipartimento, previa autorizzazione del consiglio di dipartimento nei casi richiesti dall’articolo 54.

4. Nello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica e fino alla stipula dei contratti, il direttore si avvale dei competenti uffici dell’amministrazione centrale.

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art. 54 - Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento autorizza, nel rispetto dello Statuto e delle norme vigenti:

a. la stipulazione di convenzioni, contratti e accordi in materia di ricerca, compresa la sua valorizzazione, didattica e attività culturali nazionali e internazionali, entro le soglie di cui all’articolo 52, comma 1;

b. la stipulazione di convenzioni, contratti e accordi per prestazioni per conto terzi, entro le soglie di cui all’articolo 52, comma 1;

c. la stipulazione di contratti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e nel rispetto delle procedure previste per l’approvazione del budget e delle sue variazioni ai sensi dell’art. 52 comma 1;

d. la partecipazione, da parte del dipartimento, a procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, previa valutazione del costo del servizio, entro le soglie di cui all’articolo 52, comma 1;

e. la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali e a bandi per la concessione di finanziamenti e contributi alla ricerca che necessitino dell’anticipazione di risorse finanziarie a carico del budget del dipartimento, entro le soglie di cui all’articolo 52, comma 2;

f. l’accettazione di liberalità e lasciti aventi ad oggetto beni mobili, che rivestano carattere di modico valore, ai sensi dell’art. 783 del codice civile, nei casi previsti dall’art. 52 comma 3.

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art. 55 – Esecuzione

1. Sono di competenza del dipartimento, indipendentemente dalle soglie di valore di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, la gestione e l’esecuzione dei seguenti atti e contratti:

a. le convenzioni, i contratti, gli accordi in materia di ricerca, compresa la sua valorizzazione, didattica e attività culturali nazionali e internazionali;

b. le convenzioni, i contratti, gli accordi per prestazioni per conto terzi;

c. i progetti di ricerca nazionali e internazionali e le attività finanziate mediante la partecipazione a bandi per la concessione di finanziamenti e contributi alla ricerca;

d. la prestazione di servizi a terzi in seguito ad aggiudicazione di appalto pubblico di servizi.

2. Sono di competenza del dipartimento la gestione e l’esecuzione degli atti, provvedimenti, e contratti di cui all’articolo 52, comma 1, lettera c).

3. Per ciò che attiene ai progetti di ricerca, il direttore, su proposta del responsabile del progetto, coadiuvato dal responsabile della segreteria amministrativa, provvede all'ordinazione di quanto occorre al loro avanzamento e autorizza il sostenimento dei costi e degli investimenti, nei limiti del budget assegnato.

4. Il direttore, il responsabile della segreteria amministrativa e il responsabile del progetto, nei rispettivi ruoli, sono responsabili in caso di danni derivanti da inadempimento, compresa l’inesatta o incompleta rendicontazione, ai sensi della normativa vigente.