Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità

CAPO II –PROCEDURE NEGOZIALI DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità

art. 49 – Convenzioni, contratti, accordi e altri atti riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione

1. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione tutti i contratti, le convenzioni, gli accordi e le relative funzioni ad esso attribuiti dallo Statuto dell’Università. In particolare, il Consiglio di Amministrazione adotta gli atti posti in essere per:

a. assumere mutui e finanziamenti;

b. costituire ipoteche e prestare garanzie reali od obbligatorie;

c. conferire procura per agire e resistere in giudizio;

d. transigere giudizialmente e stragiudizialmente;

e. vendere, locare, concedere in uso, permutare e acquistare beni immobili, costituire servitù ed altri diritti reali su di essi;

f. stipulare contratti di leasing immobiliare;

g. stipulare le assicurazioni obbligatorie per legge, l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi e quelle non attinenti a specifiche esigenze organizzative dei dipartimenti;

h. stipulare contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

i. consentire l’uso del sigillo, sponsorizzare attività commerciali ai fini di autopromozione;

j. affidare il servizio di cassa e tesoreria dell’Università;

k. negoziare valori mobiliari;

l. accettare liberalità e lasciti aventi ad oggetto beni immobili, universalità di mobili o beni mobili registrati, nonché aventi ad oggetto beni mobili, quando non rivestano carattere di modico valore, ai sensi dell’art. 783 del codice civile, o siano di importo pari o superiore agli euro 5.000, previo parere, per quanto di sua competenza, del Senato Accademico;

m. deliberare in materia di proprietà intellettuale, start up e spin off universitari, previo parere, per quanto di sua competenza, del Senato Accademico e nel rispetto di quanto previsto da regolamento di Ateneo;

n. deliberare la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali e altre forme associative di diritto pubblico e privato, nazionali ed internazionali, previo parere, per quanto di sua competenza, del Senato Accademico.

2. Il Consiglio di Amministrazione adotta altresì gli atti di autorizzazione e di monitoraggio di contratti, convenzioni e accordi di competenza dei dipartimenti secondo quanto previsto dall’articolo 52, commi 3, 4, 5, 6 e articolo 60 del presente regolamento.

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art. 50- Soggetti competenti

1. Le unità organizzative competenti predispongono gli atti relativi alle materie di cui all’articolo 49, all’articolo 52, commi 3, 4, 5, 6 e all’articolo 60, e in particolare:

a. i capitolati generali e speciali e gli altri documenti tecnici necessari per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché i disciplinari per prestazioni d’opera e incarichi professionali;

b. i bandi e avvisi pubblici;

c. gli schemi tipo di contratto;

d. i contratti atipici.

2. Per i contratti pubblici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché i disciplinari per prestazioni d’opera e incarichi professionali, d’importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria  i provvedimenti dichiarativi della volontà di contrattare, comportanti l'approvazione dello schema del contratto, la determinazione della procedura di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione sono assunti dal Direttore generale, dai dirigenti e dai responsabili di unità organizzative di primo livello rispettivamente competenti, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, i medesimi provvedimenti sono assunti dal Direttore generale, dai dirigenti e dai responsabili di unità organizzative di primo livello rispettivamente competenti.

3. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui all’articolo 49, comma 1, ad eccezione delle lettere c), m) e n), sono adottati e i relativi contratti stipulati dal Direttore generale o dai dirigenti, nelle materie di rispettiva competenza.

4. Gli atti e i provvedimenti di esecuzione delle deliberazioni di cui all’articolo 49, comma 1, lettere c), m), n), e di cui all’articolo 52, commi 3 e 4, sono adottati e i relativi contratti stipulati dal Rettore.

5. Ai sensi dell’articolo 15, comma 3, lett. i), Statuto e articolo 4, comma 3, lett. i), del presente regolamento, il Direttore generale sottoscrive altresì le convenzioni, i contratti e gli accordi, comunque denominati, che non rientrano nella competenza del Rettore o di altri organi dell’Ateneo.

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art. 51 - Partecipazione a consorzi e ad altri soggetti di diritto pubblico e privato

1. La partecipazione dell’Università a soggetti di diritto pubblico e privato avviene nel rispetto della disciplina prevista nello Statuto e nel regolamento generale di Ateneo.

2.Il Rettore designa il rappresentante dell’Ateneo negli organi amministrativi o scientifici dei soggetti partecipati.