Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità

CAPO I – EDILIZIA UNIVERSITARIA

Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità

art. 44 - Manutenzioni edilizie

1. Per l’esecuzione di lavori manutentivi del patrimonio immobiliare esistente si fa espresso riferimento alla disciplina di legge e regolamentare in materia.

2. È ammesso il ricorso all’esecuzione dei lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria secondo le modalità e nei limiti previsti, per valore e materia, dal relativo regolamento di Ateneo.

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art. 45 - Realizzazione delle opere

1. La realizzazione di opere di edilizia universitaria, comprensiva delle opere di manutenzione straordinaria, su beni propri o di terzi, è soggetta alla normativa statale e regionale vigente, nei rispettivi ambiti.

2. La realizzazione è, inoltre, subordinata:

a. all’inclusione nel Programma Triennale di attuazione;

b. alla collocazione delle opere nell’elenco annuale dei lavori da realizzare nel corso dell’esercizio finanziario.

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art. 46 - Programma Triennale

1. Il Programma Triennale dei lavori è predisposto dal dirigente responsabile, d’intesa con il Direttore generale, che lo propone al Consiglio di Amministrazione.

2. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono adottati dal Consiglio di Amministrazione e resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante pubblicazione all’Albo dell’Università per almeno quindici giorni consecutivi. Chiunque abbia interesse, durante tale periodo, può formulare osservazioni o proposte, sulle quali il Consiglio di Amministrazione si pronuncia in sede di approvazione. Trascorso detto termine, il Programma è approvato in via definitiva dal Consiglio di Amministrazione, in occasione dell’approvazione del Budget unico di Ateneo, di cui costituisce parte integrante.

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art. 47 - Elenco annuale dei lavori

1. L’elenco annuale dei lavori contiene le opere realizzabili nel corso dell’anno successivo. Esso viene definito dal Consiglio di Amministrazione in coerenza con il piano triennale e sulla base delle risorse economiche a tal fine disponibili.

2. L’elenco viene approvato insieme al Budget unico di Ateneo, di cui costituisce parte integrante. Nella medesima deliberazione, il Consiglio di Amministrazione autorizza l’esecuzione degli appalti e degli atti necessari alla loro realizzazione.

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art. 48 - Esecuzione delle opere di cui all’elenco annuale dei lavori

1. I compiti relativi alla realizzazione delle opere incluse nell’elenco di cui all’articolo precedente rientrano nella competenza del dirigente preposto, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione in merito all’approvazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi.

2. Qualsiasi modifica o aggiornamento al Programma Triennale o all’elenco annuale dei lavori sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore generale relaziona, con cadenza semestrale, al Consiglio di Amministrazione sull’andamento dei processi di esecuzione delle opere di cui all’elenco annuale dei lavori; contestualmente, relaziona sul quadro generale riguardante i finanziamenti di edilizia universitaria di qualunque fonte e provenienza.

4. Il Direttore generale relaziona, altresì, sulla necessità di apportare aggiornamenti o cambiamenti, anche di natura economica, sia all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno, sia al Programma Triennale.