Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità

CAPO VI – BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE E BILANCIO SOCIALE

Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità

art. 27 - Bilancio d’esercizio unico di Ateneo

1. Ai fini della predisposizione del Bilancio d’esercizio unico di Ateneo, la struttura preposta al bilancio coordina le operazioni di chiusura dell’esercizio, secondo le modalità definite nel Manuale di contabilità e bilancio.

2. La struttura preposta al bilancio predispone la bozza di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Rettore, o suo delegato, presa visione della bozza di bilancio d’esercizio, redige la relazione sulla gestione e trasmette la bozza completa di bilancio al Collegio dei revisori dei conti, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione in tempi utili per l’approvazione, entro il 30 aprile, da parte del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Collegio dei revisori dei conti predispone la relazione al bilancio di cui all’articolo 5, comma 4, decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18.

5. Entro il 30 aprile, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico e il parere del Collegio dei revisori dei conti, approva il Bilancio d’esercizio unico di Ateneo proposto dal Rettore.

6. Al Bilancio d’esercizio unico di Ateneo è allegato il prospetto contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi di cui all’articolo 4, comma 1, decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18.

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art. 28 - Rendiconto unico di Ateneo

1. Contestualmente alla redazione del bilancio d’esercizio, la struttura preposta al bilancio predispone la bozza del Rendiconto unico di Ateneo in contabilità finanziaria adottando un opportuno sistema tassonomico integrato al sistema di contabilità analitica utile alla riclassificazione dei dati di bilancio in termini di contabilità finanziaria e per la classificazione in missioni e programmi.

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art. 29 - Controllo strategico

1. L’attività di controllo strategico mira a verificare l’effettiva attuazione di quanto indicato nel piano strategico.

2. Tale attività consiste nell’analisi della congruenza tra obiettivi strategici, obiettivi operativi, scelte operative effettuate e risorse umane, finanziarie e materiali disponibili.

3. A tal fine, la struttura preposta alle attività di controllo sottopone annualmente al Rettore e al Consiglio di Amministrazione adeguati report che consentano una valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e del contributo delle singole unità organizzative al raggiungimento degli stessi.

4. Sulla base di tali risultanze, nonché delle azioni correttive eventualmente individuate dal Consiglio di Amministrazione, il Rettore predispone la “Relazione annuale concernente i risultati delle attività di formazione e servizi agli studenti, ricerca scientifica e trasferimento di conoscenza”. La relazione è pubblicata sul sito web dell’Ateneo, al fine di garantirne adeguata diffusione.

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art. 30 - Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è volto a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi formulati dalle unità organizzative in fase di programmazione, anche allo scopo di:

a. stimolare eventuali azioni correttive presso le unità organizzative;

b. supportare i processi di programmazione e controllo strategico.

2.Tale attività di verifica si avvale di appositi indicatori di performance aventi ad oggetto i servizi erogati in termini di costi sostenuti, margini prodotti, volumi e qualità delle attività svolte.

3.Il processo di controllo di gestione è coordinato dalla struttura preposta alle attività di controllo secondo le modalità descritte nel Manuale del controllo di gestione cui si rinvia.

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art. 31 - Rendicontazione sociale

1. Al fine di dare opportuna diffusione dei risultati della gestione alle categorie di portatori di interessi rispetto agli obiettivi strategici, l’Ateneo predispone, adotta e pubblica il Bilancio sociale redatto secondo quanto previsto nel Manuale del controllo di gestione.