Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità

art. 5 - Dirigenti e responsabili di Centro di servizio

1. Il Dirigente esercita le seguenti funzioni:

a) formula proposte e esprime pareri al Direttore generale;

b) cura l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) svolge tutti gli altri compiti ad esso delegati dal Direttore generale;

d) dirige, coordina e controlla l’attività degli uffici che da esso dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) concorre all’individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui è preposto anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;

f) partecipa al processo di pianificazione economico-finanziaria e di programmazione, concordando con il Direttore generale gli obiettivi assegnati alla struttura e i relativi indicatori per la misurazione delle performance e elaborando, in accordo con gli obiettivi assegnati, le richieste di budget della propria struttura;

g) provvede alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;

h) presenta al Direttore generale, entro il mese di marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

i) effettua la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito.

2. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare, per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) e g) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l’articolo 2103 Codice Civile.

3. Il responsabile del Centro di servizio, che non costituisca unità organizzativa di primo livello, può esercitare analoghi poteri, su espressa delega del Direttore generale ai sensi del comma 2.