Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste

TITOLO X – ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste

ARTICOLO 80 – OGGETTO

  1. Il presente Titolo, previsto dall’articolo 18, comma 2, Statuto dell’Università degli Studi di Trieste disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Nucleo di Valutazione.

 

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ARTICOLO 81 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1.Le elezioni delle rappresentanze degli studenti nel Nucleo di Valutazione si tengono ogni biennio successivamente all’insediamento degli studenti eletti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l’ARDIS, nonché nei Consigli di Dipartimento, ai sensi dell’articolo 18 Statuto.

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ARTICOLO 82 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

  1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni.

2.    I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura da inviare al competente ufficio.

  1. Per la candidatura non sono richieste sottoscrizioni a sostegno.
  2.  Non è ammessa la presentazione di liste di candidati.
  3. E’ ammessa la presentazione di una sola candidatura.
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ARTICOLO 83 – ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1.    La commissione elettorale attribuisce i seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Ai sensi dell’articolo 13, commi 2, 3 e 4, regolamento generale di ateneo.

2.    A parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato nel Nucleo di Valutazione di Ateneo In via residuale prevale il candidato più giovane di corso, quindi il più giovane di età.

3.    Ai fini dell’applicazione del precedente comma si considera l’intera carriera universitaria dello studente.