Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste

TITOLO VIII – ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

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ARTICOLO 49 – OGGETTO

  1. Il presente titolo disciplina l’elezione dei componenti interni del Collegio di disciplina, previsto dall’articolo 23, comma 2, Statuto dell’Università degli Studi di Trieste e ai sensi della disciplina elettorale di cui al regolamento generale di Ateneo.
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ARTICOLO 50 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

  1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni, ai sensi dell’articolo 35 ter del regolamento generale di Ateneo.
  2. I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura da inviare al competente ufficio.
  3. E’ ammessa la presentazione di una sola candidatura.
  4. Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dal competente ufficio, che provvede al successivo inoltro delle candidature valide all’assemblea degli elettori.
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ARTICOLO 51 – CANDIDATURE

  1. Le candidature devono essere presentate al Rettore entro i termini stabiliti dal decreto di indizione.
  2. Per la candidatura non sono richieste sottoscrizioni a sostegno.
  3. Non è ammessa la presentazione di liste di candidati.
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ARTICOLO 52 – PROCLAMAZIONE, NOMINA E ENTRATA IN CARICA

1.    Il Rettore proclama gli eletti e li nomina con proprio decreto.

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ARTICOLO 53 – INSEDIAMENTO DEGLI ELETTI

1.    L'insediamento degli eletti nel Collegio di disciplina avviene contestualmente a quello dei componenti esterni.