Regolamento per la formazione medico specialistica

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Regolamento per la formazione medico specialistica

Art. 36 - Disposizioni transitorie

I direttori delle Scuole di specializzazione attualmente in carica e i relativi Consigli durano fino alla scadenza del mandato triennale. 

La condizione di rieleggibilità del direttore per un ulteriore mandato, prevista dall’articolo 7.2 del presente Regolamento, si applica a partire dalla prima elezione successiva all’entrata in vigore del presente Regolamento.

Regolamento per la formazione medico specialistica

Art. 37 - Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 5, comma 7, dello Statuto dell’Università degli Studi di Trieste, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nell’Albo Ufficiale del decreto rettorale di emanazione e si applica a tutti i medici con contratto di formazione specialistica dell’Ateneo ai sensi del D.Lgs.  n. 368 del 17/08/1999, del D.I. 68/2015 e del D.I. 402/2017. 

Da tale data si deve intendere abrogato il “Regolamento per la formazione medico-specialistica” emanato con Decreto rettorale 20 aprile 2010, n. 531.