I direttori delle Scuole di specializzazione attualmente in carica e i relativi Consigli durano fino alla scadenza del mandato triennale.
La condizione di rieleggibilità del direttore per un ulteriore mandato, prevista dall’articolo 7.2 del presente Regolamento, si applica a partire dalla prima elezione successiva all’entrata in vigore del presente Regolamento.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 7, dello Statuto dell’Università degli Studi di Trieste, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nell’Albo Ufficiale del decreto rettorale di emanazione e si applica a tutti i medici con contratto di formazione specialistica dell’Ateneo ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 17/08/1999, del D.I. 68/2015 e del D.I. 402/2017.
Da tale data si deve intendere abrogato il “Regolamento per la formazione medico-specialistica” emanato con Decreto rettorale 20 aprile 2010, n. 531.