Regolamento per la formazione medico specialistica

Art. 26 - Formazione

Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs  n. 368/99, con la sottoscrizione del contratto, il medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea.  

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal Direttore, dal Consiglio e dal tutore, d’intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.  

In nessun caso l'attività del Medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.  

Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie.  

All’inizio di ciascun anno il Consiglio della Scuola rende noto il programma generale di formazione e definisce il piano formativo individuale degli specializzandi. Nel corso dell’anno tale programma può essere modificato e reso più funzionale alle esigenze formative. 

Nel piano di formazione individuale devono essere indicati: 

la specifica e il numero minimo delle attività assistenziali che il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere; 

il grado di autonomia consentito nelle attività clinico-assistenziali (job description); 

la frequenza e la relativa durata presso la struttura di sede e le strutture facenti parte della rete formativa; 

l’eventuale frequenza presso strutture sanitarie ed ospedaliere esterne alla rete formativa, in Italia o all’estero legate a particolari esigenze formative. 

Le attività previste nel piano formativo individuale sono oggetto di intesa tra il Consiglio della Scuola, la Direzione sanitaria e i direttori responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. 

Il medico in formazione è tenuto ad osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, aziendali e del codice etico e a seguire con profitto il piano di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dal percorso di studi.

Regolamento per la formazione medico specialistica

26.1 - Formazione all’interno della rete formativa

La formazione specialistica si svolge nelle strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la completezza del percorso formativo, secondo gli standard individuati dall’Osservatorio Nazionale della Formazione Specialistica. 

Le strutture della rete formativa si distinguono in: 

strutture di sede: strutture a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l’organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell’area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse; in ogni caso, per la stessa Scuola di specializzazione possono esserci più strutture accreditate come strutture di sede, facenti parte della rete formativa, di cui una sola diventerà sede effettiva della Scuola; 

strutture collegate: eventuali strutture di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede (dette strutture collegate). Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria ed essere contenute o meno nella stessa Azienda ospedaliera universitaria e presenti, altresì, a livello territoriale; 

 strutture complementari: strutture di supporto, pubbliche o private - servizi, attività, laboratori o altro - che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni.  

Le strutture di sede, le strutture collegate e le strutture complementari devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale, salvo nel caso di strutture (complementari) che espletano attività ed erogano prestazioni non direttamente riconducibili a quelle erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. 

Le strutture di sede e le strutture collegate devono essere accreditate, su proposta dell’Osservatorio Nazionale, con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca. Oggetto, pertanto, del suddetto specifico accreditamento non è la Scuola di per sé, ma sono le singole strutture che compongono la rete formativa della Scuola. 

Per essere accreditate le strutture di sede e le strutture collegate devono possedere standard generali e standard specifici, che sono rapportati alla capacità strutturale, tecnologica, organizzativa e assistenziale. 

A differenza delle strutture di sede e delle strutture collegate, le strutture complementari possono anche non essere accreditate dall’Osservatorio Nazionale. 

Le variazioni della composizione della rete formativa della Scuola sono deliberate dal Consiglio della Scuola e approvate dal Consiglio di Dipartimento. 

La formazione viene svolta utilizzando prevalentemente le strutture di sede. La prevalenza è rapportata all’intera durata della formazione.  

La frequenza delle strutture di sede, collegate o complementari deve essere prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all’inizio di ogni anno nell’ambito del piano individuale di formazione del singolo medico specializzando. 

Regolamento per la formazione medico specialistica

26.2 - Formazione extra rete formativa

Ai sensi dell’allegato 1 al D.I. 402/2017, al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi.  

Le modalità per la presentazione dell’istanza di formazione in struttura extra rete formativa sono reperibili sul sito web del Dipartimento di Scienze mediche. 

Strutture extra rete in Italia: con riferimento all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico specializzando, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura. Per garantire il corretto svolgimento dell’iter amministrativo in tempo utile, lo Specializzando che intende frequentare periodi di formazione extra rete deve presentare domanda almeno 3 mesi prima dell’inizio della formazione fuori sede, presso la segreteria didattica del Dipartimento di Scienze Mediche. Le modalità di presentazione della domanda sono reperibili sul sito web di Ateneo e del Dipartimento. 

Strutture extra rete all’estero: le attività formative professionalizzanti e i tirocini da svolgere presso strutture sanitarie estere (art. 2, comma 11, del D.I. n. 68/2015), a prescindere della natura giuridica delle stesse, devono essere definiti con specifici accordi o lettere di intenti. Lo Specializzando che intende frequentare periodi di formazione all’estero, deve presentare domanda almeno 3 mesi prima dell’inizio della formazione fuori sede, presso la segreteria didattica del Dipartimento di Scienze Mediche. Le modalità di presentazione della domanda sono reperibili sul sito web di Ateneo e del Dipartimento. A conclusione del periodo di frequenza, sulla base d'idonea documentazione, il Consiglio della Scuola deve riconoscere l’attività svolta all’estero come utile al raggiungimento degli obblighi formativi. Il Consiglio della scuola ne darà comunicazione all’Ufficio Post Lauream.