Regolamento per la formazione medico specialistica

TITOLO VI – FORMAZIONE SPECIALISTICA

Regolamento per la formazione medico specialistica

Art. 18 – Contratto di formazione specialistica

Ai sensi del D.Lgs. 368/1999 , all’atto dell’immatricolazione il medico stipula uno specifico contratto di formazione specialistica con l’Università e con la Regione in cui ha sede la Scuola, ovvero con gli Enti finanziatori di contratti aggiuntivi, secondo lo schema tipo. 

Il contratto è annuale ed è automaticamente prorogato di anno in anno per tutta la durata della Scuola, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti. 

Con la sottoscrizione del contratto, il medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione individuale svolgendo attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici. 

Il contratto è finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze, dell’autonomia e della responsabilità previste dall’ordinamento didattico e dal regolamento delle singole Scuole. 

Il contratto non dà diritto all’accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell’Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti. 

Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata normale del corso, è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo, il cui importo è determinato dalla normativa vigente. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 5 del D.Lgs  368/1999 sono causa di risoluzione del contratto, salvo diverse disposizioni normative, con conseguente decadenza dall’iscrizione alla Scuola:

·                    la rinuncia al corso di studi da parte dello Specializzando;

·                    la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;

·                    le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto in caso di malattia;

·                    il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola Scuola. 

In caso di anticipata risoluzione del contratto il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa, nonché a beneficiare del trattamento contributivo.

Regolamento per la formazione medico specialistica

Art. 19 – Incompatibilità con altre attività

Per l’intera durata della formazione a tempo pieno al medico in formazione specialistica è inibito l’esercizio di attività libero-professionali all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo in casi specificatamente previsti dalla legge. 

L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19 comma 11 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica,  e solo in caso di  carente disponibilità di medici già iscritti  negli elenchi stessi, fermo restando che in nessun caso tale attività esterna può rivelarsi pregiudizievole rispetto all’assolvimento degli obblighi formativi. Il medico in formazione specialistica deve preventivamente comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione lo svolgimento di eventuali attività.  

Resta fermo quanto disposto dall’art. 40 comma 2 del D.Lgs. n. 368/99 in base al quale il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative e contrattuali vigenti.  

La violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica.

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Art. 20 – Sicurezza negli ambienti di lavoro e sorveglianza sanitaria

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., tutti gli Specializzandi devono essere intesi come “lavoratori”. 

Tutti gli Specializzandi sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalle strutture della rete formativa della Scuola presso la quale sono iscritti. Ogni struttura della rete formativa deve predisporre quanto necessario per la tutela della salute e della sicurezza degli Specializzandi (fornitura DPI, ecc.), stipulando se necessario specifici accordi con i soggetti di volta in volta coinvolti. 

Tutti gli Specializzandi devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. Gli Specializzandi ammessi alle Scuole che prevedono attività formative comportanti l’esposizione (anche solo potenziale) alle radiazioni ionizzanti sono altresì sottoposti a sorveglianza fisica e medica per la verifica della specifica idoneità, secondo quanto previsto dalla normativa in materia. 

La sorveglianza sanitaria e la formazione nel campo della sicurezza negli ambienti di lavoro degli Specializzandi sono garantite dall’Ateneo e dalla struttura sanitaria sede della Scuola presso la quale è iscritto ogni Specializzando, ove necessario sulla base di specifici accordi tra gli enti interessati. 

Ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera a, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ogni Specializzando deve essere sottoposto a visita medica preventiva, dopo l’avvenuta immatricolazione al fine del giudizio di idoneità da parte del medico competente. 

Ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ogni Specializzando deve essere sottoposto a visita medica periodica per controllare, a scadenze predefinite, lo stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, da parte del medico competente.  

Ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera c, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ogni Specializzando ha la facoltà, in qualsiasi momento e motivatamente, di richiedere al medico competente di essere sottoposto ad una visita medica straordinaria. 

Ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera e-ter, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ogni Specializzando che si sia assentato per motivi di salute per più di 60 (sessanta) giorni consecutivi, deve essere sottoposto a visita medica prima di poter riprendere il percorso formativo; in tali casi, nessuno Specializzando può riprendere il percorso formativo prima di aver ricevuto un giudizio di idoneità da parte del medico competente. 

L’ingiustificata mancata presentazione agli accertamenti sanitari di idoneità sopra richiamati, per più di una volta o il rilievo della non idoneità permanente allo svolgimento delle attività formative previste dalla normativa vigente per ciascuna Scuola determinano la decadenza dalla Scuola.

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Art. 21 – Impegno orario, rilevazione e accertamento della presenza

La frequenza alle attività della Scuola di Specializzazione è obbligatoria. 

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs   368/99 e dall’art. 4, commi 1 e 2 del Contratto di Formazione Specialistica, l’impegno orario richiesto per la formazione specialistica, è pari a quello previsto per il personale medico strutturato del SSN a tempo pieno, è comprensivo delle attività assistenziali e di didattica formale e viene svolto sulla base di quanto stabilito dal Regolamento didattico della Scuola ed in relazione alle tipologie e alle specifiche esigenze delle unità operative. Il programma settimanale è distribuito di norma su 5 giorni “lavorativi” salvo diversa organizzazione. 

La presenza del medico in formazione specialistica è accertata, di norma, mediante procedure automatizzate.  

Al medico in formazione specialistica viene assegnato un badge magnetico di rilevazione delle presenze, che è strettamente personale. La registrazione della presenza deve avvenire esclusivamente ad opera dell’interessato.  

Con il badge ciascun medico specializzando registra gli orari di entrata e di uscita attraverso gli appositi apparecchi marca-tempo universitari disponibili presso l’Azienda Ospedaliera di assegnazione.  

Qualora, per esigenze formative, lo Specializzando si trovi presso altra sede è autorizzato a timbrare in uno dei terminali universitari in essa collocati. Lo Specializzando che, per giustificati motivi (permesso – motivi di salute – missione/seminario – etc.) oppure per errore materiale, non esegua una o più timbrature è tenuto ad inserire, di persona e sotto la propria responsabilità, la causale dell’omessa timbratura attraverso la modalità on-line prevista. L’inserimento delle giustificazioni dovrà avvenire entro il 5 del mese successivo.  

Lo Specializzando che svolge la propria formazione nell’ambito della rete formativa o extra rete formativa, in sedi dove non sono presenti apparecchi marcatempo universitari, dovrà annotare, di norma mediante modalità on-line, l’orario di ingresso e di uscita. La stampa mensile, controfirmata dal responsabile dell’unità operativa in cui lo Specializzando opera, dovrà essere inviata mensilmente al Direttore della Scuola di Specializzazione che, accertata la regolare frequenza dello Specializzando, la controfirmerà a sua volta. 

L’accertamento della regolare frequenza alle attività formative (didattiche e assistenziali) spetta al Direttore della Scuola di Specializzazione, mediante adeguati strumenti di verifica.

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Art. 22 – Assenze giustificate

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22.1 Permessi per motivi personali

Non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico, le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate dalla Direzione della Scuola, che non superino i 30 “giorni lavorativi” complessivi nell’anno di pertinenza del contratto e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.  

Regolamento per la formazione medico specialistica

22.2 Assenze per malattia

Le assenze per malattia non determinano la sospensione della formazione quando siano di durata inferiore ai 40 “giorni lavorativi” consecutivi e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.  In questo caso tali giorni non devono essere recuperati e non devono essere computati nei 30 giorni annui di permessi per motivi personali. 

Le assenze per malattia superiori ai 40 giorni lavorativi consecutivi, sospendono la formazione. Tali giorni di assenza dovranno essere recuperati in quanto la durata totale del periodo di formazione deve rimanere invariata. Durante i periodi di sospensione, al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la “parte fissa” del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre la durata legale del corso di formazione specialistica. 

In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, lo Specializzando è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ha avuto inizio l’assenza, il relativo certificato medico alla Direzione stessa. Il certificato potrà essere inviato tramite e-mail o consegnato da altra persona a ciò delegata.  

Nel caso in cui l’assenza per malattia si prolunghi oltre i 40 “giorni lavorativi” consecutivi, lo Specializzando è tenuto a darne immediata comunicazione alla Direzione della Scuola e a presentare all’Ufficio Post Lauream - entro il primo giorno lavorativo utile - domanda di sospensione, corredata dal relativo certificato medico. Tale domanda potrà essere anche inviata tramite e-mail o consegnata da altra persona a ciò delegata.  

Al fine del superamento del periodo di comporto (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che non hanno determinato, per loro durata, la sospensione della formazione specialistica. 

Regolamento per la formazione medico specialistica

22.3 Gravidanza e maternità

Al Medico in formazione specialistica si applicano gli istituti previsti dal D.Lgs   26 marzo 2001, n. 151, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.  

Così come previsto dall’art. 40, comma 5, del D.Lgs   368/99, durante il periodo di sospensione compete al Medico in formazione specialistica esclusivamente la parte fissa del trattamento economico annuo in ragione del numero di giorni di sospensione ed in relazione all’anno di iscrizione, per un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.  

La Specializzanda è tenuta a comunicare il suo stato di gravidanza non appena accertato alla Direzione della Scuola, al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione e all’Ufficio Post Lauream, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie alla tutela della salute propria e del nascituro.  

La Specializzanda è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia. La Specializzanda ha la facoltà di sospendere la formazione a partire dall’inizio dell’ottavo mese di gravidanza. 

La Specializzanda può proseguire la formazione per tutto l’ottavo mese di gravidanza, presentando apposita richiesta all’Ufficio Post Lauream. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge nelle quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi.   

La Specializzanda ha la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.  

La richiesta di sospensione deve essere presentata all’Ufficio Post Lauream, entro il trentesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto. 

 Entro 30 giorni dalla nascita dovrà essere presentato all’Ufficio Post Lauream il relativo certificato, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR 20/12/2000 n. 445.

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Art. 23 – Assenze ingiustificate

Per “assenza ingiustificata” si intende ogni assenza dello Specializzando che non sia stata autorizzata dal Direttore della Scuola.  

Viene definita “prolungata assenza ingiustificata” l’assenza non autorizzata che superi i 15 giorni complessivi annui anche non consecutivi. 

Le prolungate assenze ingiustificate devono essere segnalate dal Direttore della Scuola e della Segreteria della Scuola di Specialità agli uffici amministrativi dell’Ateneo e comportano la risoluzione del contratto e la sospensione del trattamento economico per il periodo corrispondente.  

Le assenze ingiustificate inferiori ai 15 giorni devono essere recuperate alla fine dell’anno.

Regolamento per la formazione medico specialistica

Art. 24 – Sospensione e recupero delle attività formative

La formazione è sospesa esclusivamente per gravidanza o malattia, la cui durata superi i 40 giorni lavorativi consecutivi (art. 40, c. 3 D.Lgs. 368/1999). Il periodo di sospensione deve essere recuperato prima del passaggio all’anno di corso successivo a quello della sospensione, con conseguente differimento dell’esame di diploma. 

Durante i periodi di sospensione della formazione al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre la durata legale del corso. 

Durante il periodo di recupero della sospensione compete allo Specializzando il trattamento economico previsto, sia nella sua componente variabile che in quella fissa lorde.

Regolamento per la formazione medico specialistica

Art. 25 – Missioni

I medici in formazione specialistica possono partecipare a congressi e convegni organizzati da Università, Società scientifiche o altre istituzioni, sia all’interno del territorio italiano che all’estero, che siano considerati utili ai fini della formazione. 

La missione deve essere autorizzata dal Direttore della Scuola di Specializzazione ed essere accompagnata da una breve relazione che ne evidenzi obiettivi e finalità. 

I periodi per tali attività non vanno computati nei trenta giorni di assenza giustificata per motivi personali. 

Eventuali rimborsi spese per lo svolgimento di tali attività potranno essere disciplinati nei regolamenti delle singole Scuole di Specializzazione, in coerenza con le disposizioni di Dipartimento e di Ateneo in materia di missioni.

Regolamento per la formazione medico specialistica

Art. 26 - Formazione

Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs  n. 368/99, con la sottoscrizione del contratto, il medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea.  

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal Direttore, dal Consiglio e dal tutore, d’intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.  

In nessun caso l'attività del Medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.  

Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie.  

All’inizio di ciascun anno il Consiglio della Scuola rende noto il programma generale di formazione e definisce il piano formativo individuale degli specializzandi. Nel corso dell’anno tale programma può essere modificato e reso più funzionale alle esigenze formative. 

Nel piano di formazione individuale devono essere indicati: 

la specifica e il numero minimo delle attività assistenziali che il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere; 

il grado di autonomia consentito nelle attività clinico-assistenziali (job description); 

la frequenza e la relativa durata presso la struttura di sede e le strutture facenti parte della rete formativa; 

l’eventuale frequenza presso strutture sanitarie ed ospedaliere esterne alla rete formativa, in Italia o all’estero legate a particolari esigenze formative. 

Le attività previste nel piano formativo individuale sono oggetto di intesa tra il Consiglio della Scuola, la Direzione sanitaria e i direttori responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. 

Il medico in formazione è tenuto ad osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, aziendali e del codice etico e a seguire con profitto il piano di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dal percorso di studi.

Regolamento per la formazione medico specialistica

26.1 - Formazione all’interno della rete formativa

La formazione specialistica si svolge nelle strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la completezza del percorso formativo, secondo gli standard individuati dall’Osservatorio Nazionale della Formazione Specialistica. 

Le strutture della rete formativa si distinguono in: 

strutture di sede: strutture a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l’organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell’area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse; in ogni caso, per la stessa Scuola di specializzazione possono esserci più strutture accreditate come strutture di sede, facenti parte della rete formativa, di cui una sola diventerà sede effettiva della Scuola; 

strutture collegate: eventuali strutture di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede (dette strutture collegate). Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria ed essere contenute o meno nella stessa Azienda ospedaliera universitaria e presenti, altresì, a livello territoriale; 

 strutture complementari: strutture di supporto, pubbliche o private - servizi, attività, laboratori o altro - che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni.  

Le strutture di sede, le strutture collegate e le strutture complementari devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale, salvo nel caso di strutture (complementari) che espletano attività ed erogano prestazioni non direttamente riconducibili a quelle erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. 

Le strutture di sede e le strutture collegate devono essere accreditate, su proposta dell’Osservatorio Nazionale, con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca. Oggetto, pertanto, del suddetto specifico accreditamento non è la Scuola di per sé, ma sono le singole strutture che compongono la rete formativa della Scuola. 

Per essere accreditate le strutture di sede e le strutture collegate devono possedere standard generali e standard specifici, che sono rapportati alla capacità strutturale, tecnologica, organizzativa e assistenziale. 

A differenza delle strutture di sede e delle strutture collegate, le strutture complementari possono anche non essere accreditate dall’Osservatorio Nazionale. 

Le variazioni della composizione della rete formativa della Scuola sono deliberate dal Consiglio della Scuola e approvate dal Consiglio di Dipartimento. 

La formazione viene svolta utilizzando prevalentemente le strutture di sede. La prevalenza è rapportata all’intera durata della formazione.  

La frequenza delle strutture di sede, collegate o complementari deve essere prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all’inizio di ogni anno nell’ambito del piano individuale di formazione del singolo medico specializzando. 

Regolamento per la formazione medico specialistica

26.2 - Formazione extra rete formativa

Ai sensi dell’allegato 1 al D.I. 402/2017, al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi.  

Le modalità per la presentazione dell’istanza di formazione in struttura extra rete formativa sono reperibili sul sito web del Dipartimento di Scienze mediche. 

Strutture extra rete in Italia: con riferimento all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico specializzando, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura. Per garantire il corretto svolgimento dell’iter amministrativo in tempo utile, lo Specializzando che intende frequentare periodi di formazione extra rete deve presentare domanda almeno 3 mesi prima dell’inizio della formazione fuori sede, presso la segreteria didattica del Dipartimento di Scienze Mediche. Le modalità di presentazione della domanda sono reperibili sul sito web di Ateneo e del Dipartimento. 

Strutture extra rete all’estero: le attività formative professionalizzanti e i tirocini da svolgere presso strutture sanitarie estere (art. 2, comma 11, del D.I. n. 68/2015), a prescindere della natura giuridica delle stesse, devono essere definiti con specifici accordi o lettere di intenti. Lo Specializzando che intende frequentare periodi di formazione all’estero, deve presentare domanda almeno 3 mesi prima dell’inizio della formazione fuori sede, presso la segreteria didattica del Dipartimento di Scienze Mediche. Le modalità di presentazione della domanda sono reperibili sul sito web di Ateneo e del Dipartimento. A conclusione del periodo di frequenza, sulla base d'idonea documentazione, il Consiglio della Scuola deve riconoscere l’attività svolta all’estero come utile al raggiungimento degli obblighi formativi. Il Consiglio della scuola ne darà comunicazione all’Ufficio Post Lauream.

Regolamento per la formazione medico specialistica

Art. 27 - Assicurazione

L'azienda sanitaria presso la quale il medico in Formazione Specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale di ruolo.  

Ad inizio di ogni anno il Consiglio della Scuola assegna formalmente lo Specializzando alle unità operative della Rete formativa nelle quali svolgerà la propria formazione, indicandone i rispettivi periodi di frequenza.  

L’Ufficio Post Lauream provvede a notificare alle Aziende sanitarie coinvolte nella formazione l’elenco degli specializzandi assegnati alle singole strutture.  

Sia per le strutture extra rete formativa italiane sia per quelle estere, le convenzioni o accordi ricomprendono la disciplina della copertura assicurativa del medico in formazione specialistica, ponendola anche a carico di quest’ultimo laddove necessario, per il periodo di formazione extra rete formativa, anche in relazione alle prassi adottate nella struttura italiana di riferimento ovvero alle normative vigenti nel Paese estero presso cui la struttura insiste.

Regolamento per la formazione medico specialistica

Art. 28 - Formazione e attività didattica formale

Il Consiglio della Scuola determina il piano degli studi nel rispetto degli ordinamenti vigenti per ogni singola specializzazione.  

Lo Specializzando deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica formale che il Consiglio della Scuola ritenga necessaria per la sua completa e armonica formazione.  

Al medico in Formazione Specialistica deve essere garantita la regolare frequenza alle attività di didattica formale.

Regolamento per la formazione medico specialistica

Art. 29 - Attività assistenziali e livelli di autonomia

Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 38, del d.lgs. n. 368/1999, lo specializzando inserito nella rete formativa assume progressiva responsabilità durante il percorso formativo, con particolare riguardo all’ultimo anno del Corso. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal tutor nel libretto diario. In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica. (D.I. 68/2015). 

Nell’ambito del Piano Individuale di Formazione, il Direttore della Scuola, in accordo con il Consiglio della Scuola, deve indicare annualmente la progressiva assunzione di compiti assistenziali assegnati ad ogni medico in formazione specialistica nel corso dell’iter formativo, specificando il grado di autonomia raggiunto nelle diverse attività cliniche. Il grado di coinvolgimento del medico in formazione nell’esercizio delle attività assistenziali deve essere modulato dalla semplice attività di affiancamento ai dirigenti strutturati nello svolgimento delle loro attività ad una autonomia vincolata nell’esecuzione della prestazione assistenziale erogata; il coinvolgimento del medico in formazione specialistica può variare per le singole attività in funzione delle attitudini personali e del percorso assegnatogli. 

L’attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica e non è necessariamente legata ai passaggi d’anno. 

Le attività assistenziali, relative alla formazione specialistica, sono distinte in almeno tre gradi di autonomia: 

- attività di appoggio - quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;  

- attività di collaborazione - quando il medico in formazione svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo di personale medico strutturato; 

- attività autonoma - quando il medico in formazione svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale; il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento. 

Spetta ai Direttori, in accordo con i Consigli, individuare le situazioni cliniche, le attività assistenziali e gli atti dei medici sui quali graduare, in relazione alla tipologia e complessità, i diversi livelli di autonomia/responsabilità del medico in formazione specialistica. Tali job description andranno comunicate per mezzo delle Segreterie delle Scuole alle strutture sanitarie della rete formativa. 

Regolamento per la formazione medico specialistica

Art. 30 – Registrazione delle attività formative

Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative svolte, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dall'art. 38, comma 2 del d.lgs. n. 368/99, dal libretto-diario delle attività formative, nel quale vengono almeno mensilmente annotate e certificate con firma del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.  

La compilazione del libretto diario (log-book), di regola su supporto informatico, è obbligatoria da parte dei medici in formazione specialistica e deve essere completa in tutte le parti previste dalla normativa vigente (vedasi allegato al presente regolamento *).  

Il Direttore della Scuola, sentiti i Tutor e i Trainer, convalida le attività riportate nel “libretto-diario” e, coadiuvato dalla Commissione d’esame, verifica, prima dell'ammissione al relativo esame, che lo Specializzando abbia svolto tutte le attività previste dal piano formativo e acquisito i relativi CFU. 

La validazione dei crediti formativi previsti dal piano di funzionamento dell’anno in corso avviene attraverso il superamento dell’esame di profitto. 

La partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività assistenziali deve risultare anche dalla documentazione ufficiale (cartelle cliniche, registri operatori, refertazione di attività ambulatoriali e diagnostiche, ecc…). Pertanto lo Specializzando deve sottoscrivere tutti gli atti assistenziali eseguiti, con la qualifica “medico in formazione specialistica”, assumendone la relativa responsabilità nei limiti della progressione connessa alla gradualità dei compiti assistenziali.

Regolamento per la formazione medico specialistica

Art. 31 - Tutor

Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di Tutor, designati annualmente dal Consiglio della Scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa. Il numero di medici in formazione specialistica per tutore non può essere superiore a 3. 

Ogni specializzando deve pertanto essere affiancato ad un tutor per tutta la durata del suo percorso formativo. 

Il Tutor, in possesso delle adeguate conoscenze e capacità orientative, rappresenta il punto di riferimento del medico Specializzando. Quest’ultimo deve essere messo nelle condizioni di poter consultare tale figura ogni qual volta lo ritenga necessario. Il Tutor rappresenta il raccordo tra il Direttore della Scuola e i responsabili delle strutture e servizi presso cui vengono svolte dai medici in formazione specialistica le attività professionalizzanti.  

Il Consiglio della Scuola individua i Tutor tra i docenti universitari appartenenti al settore scientifico disciplinare caratterizzante della scuola ovvero tra gli specialisti del Servizio Sanitario Nazionale o delle strutture accreditate e contrattualizzate con il SSN. 

Sono compiti principali del Tutor: 

cooperare con il Direttore della Scuola di Specializzazione nella realizzazione dei compiti formativi e didattici, interagendo in prima persona con il medico in formazione; 

cooperare con i Responsabili delle strutture e dei servizi presso cui opera lo Specializzando nella realizzazione integrata dei compiti formativi, teorici e pratici; 

affiancare lo Specializzando nelle attività cliniche e negli atti medici, con funzioni di supervisione e di implementazione dei livelli di progressiva autonomia operativa, nonché di coordinamento dell’interazione tra gli Specializzandi e i medici e altro personale della struttura nella quale avviene la formazione professionalizzante;  

concorrere alle procedure di valutazione dello Specializzando; 

certificare l’attività professionalizzante svolta dai medici in formazione specialistica all’interno della struttura di riferimento, fermo restando quanto previsto dal regolamento della singola Scuola.

 

Regolamento per la formazione medico specialistica

Art. 32 - Trainer

Qualora il Consiglio della Scuola lo ritenesse opportuno può procedere, contestualmente alla individuazione dei Tutor, anche alla designazione dei “Trainer di attività”. 

I Trainer, qualora per ragioni di servizio si trovino ad operare con i medici specializzandi nelle attività professionalizzanti, ne guidano l’opera, essendone responsabili. In particolare il Trainer verifica e certifica che lo Specializzando operi nei limiti delle competenze acquisite e da acquisire ai sensi della job description, fermo restando che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.I. n. 68/2015, in nessun caso il medico in formazione specialistica può essere impegnato in totale autonomia nell’assunzione di competenze di natura specialistica.

Regolamento per la formazione medico specialistica

Art. 33 - Turni di guardia

La formazione medico specialistica implica la partecipazione ai turni di guardia, durante i quali, è sempre garantita allo Specializzando la presenza in sede, di un tutor specialista.  

I turni di guardia e i relativi riposi compensativi, sono definiti in analogia a quanto avviene per il personale strutturato. 

Ai sensi dell’art. 53 della D.Lgs. 151/2001 è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Regolamento per la formazione medico specialistica

Art. 34 – Regolamento della singola Scuola

Ogni Scuola si dota di un proprio regolamento, ai sensi della normativa nazionale vigente in materia e in coerenza con il presente Regolamento. 

Il regolamento della Scuola specifica le norme di comportamento, gli aspetti organizzativi e di funzionamento della Scuola e del corso di studio, in conformità con l’ordinamento didattico, con particolare riguardo a: 

obiettivi formativi ex D.I. 68/2015; 

attività e ruolo svolto da docenti, tutor e trainer laddove previsti; 

elenco e il numero delle attività professionalizzanti obbligatorie; 

modalità di valutazione dei medici in formazione specialistica.