Regolamento per la formazione medico specialistica

TITOLO II – LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

Regolamento per la formazione medico specialistica

Art. 4 - Finalità delle scuole

I corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo Specializzando conoscenze e abilità per le funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Tali corsi possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione Europea e sono regolamentati dalle suddette disposizioni (art. 3, comma 7, del D.M. n. 270/2004).

Le Scuole di Specializzazione di area sanitaria sono disciplinate dal DI 68/2015.

Regolamento per la formazione medico specialistica

Art. 5 - Sede delle Scuole e Regolamenti

Le Scuole di Specializzazione di area sanitaria afferiscono alle seguenti tre aree: Area Medica, Area Chirurgica e Area dei Servizi Clinici.

Le Scuole hanno sede presso strutture universitarie, ospedaliere e/o territoriali accreditate ai sensi del D.I. n. 402/2017.

Ogni Scuola si dota di un proprio regolamento, come meglio definito dall’art. 34 del presente Regolamento.

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Art. 6 - Valutazione e certificazione di qualità della didattica

Al fine di governare in modo chiaro, dichiarato, controllato e dinamico tutte le attività delle scuole, e al fine di prevedere continue azioni di miglioramento volte a garantire il massimo livello qualitativo, nel rispetto del D.Lgs.  368/99 e ss.mm.ii, del D.I. 68/2015 e, in particolare, del D.I. 402/2017, l’Ateneo di Trieste si dota di un sistema di gestione e certificazione della qualità per le Scuole di Specializzazione attraverso idoneo organismo, il cui funzionamento verrà disciplinato con apposito provvedimento.