Regolamento per la formazione medico specialistica

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Regolamento per la formazione medico specialistica

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria e le procedure amministrative e organizzative della formazione medico specialistica ai sensi del D.Lgs.n. 368 del 17/08/1999, del D.I. 68/2015 e del D.I. 402/2017.

Il presente Regolamento si applica a tutti i medici con contratto di formazione specialistica iscritti alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria di cui ai D.I. n. 68/2015 e D.I. n. 402/2017. 

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.

Regolamento per la formazione medico specialistica

Art. 2 - Fonti normative

Il funzionamento delle Scuole di Specializzazione di cui all’articolo 1 e le procedure organizzative della formazione specialistica dei medici sono disciplinate nell'ordine da:

il D.P.R. 10 marzo 1962, n. 182;

lo Statuto dell’Università degli Studi di Trieste;

il D.Lgs. n. 368 del 17.08.1999, pubblicato in G.U. n. 250 del 23/10/1999 di attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproci riconoscimenti dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e successive modificazioni ed integrazioni;

il D.Lgs. n. 517 dd. 21.12.1999;

il Regolamento didattico di Ateneo emanato con DD.RR. 377/2014 dd. 27/03/2014;

il D.M. 22.10.2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509”;

la Legge 30 dicembre 2010, n.240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

il D.M. 10 agosto 2017, n. 130, recante il nuovo "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in medicina, ai sensi dell’art.36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368";

il D.P.C.M. dd. 06.07.2007 “Definizione schema tipo del Contratto di Formazione Specialistica dei medici”;

il protocollo d’intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l’Università degli Studi di Trieste per l’organizzazione e il funzionamento dell’azienda ospedaliero-universitaria “ASUITS”;

gli ordinamenti didattici delle singole Scuole;

il D.I. 68/2015 Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.

il D.I. 402/2017 Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Regolamento per la formazione medico specialistica

Art. 3 - Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

“Scuola di Specializzazione”: le Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria con accesso riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia;

“Formazione specialistica”: il complesso delle attività didattiche formali e assistenziali, funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole;

“Contratto di Formazione Specialistica”: lo schema di contratto ministeriale e regionale;

“Specializzando”: l’iscritto a Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria dell’Università degli Studi di Trieste, definito anche Medico in Formazione Specialistica;

“Sede di assegnazione”: l’unità operativa alla quale il medico in formazione è assegnato dal Consiglio della Scuola ad inizio anno accademico in sede di predisposizione del proprio Programma di formazione;

“Programma Generale di Formazione”: il documento che definisce gli obiettivi e le modalità generali formative della Scuola;

“Piano Individuale di Formazione”: il documento che definisce gli obiettivi e le modalità formative (addestramento professionalizzante) specifiche per ogni singolo Specializzando;

“Piano di studi”: l’insieme delle attività di didattica formale previste per ciascun anno di corso.

“Giorni lavorativi”: esclusivamente ai fini del computo dei giorni di permesso e di assenza per malattia la settimana “lavorativa” viene considerata di 5 giornate.

“Rete formativa della Scuola”: è formata dalla struttura dove ha sede la Scuola e dalle strutture collegate e complementari.

“SSD”: settore scientifico disciplinare.

Sede amministrativa: la sede presso la quale la Scuola di Specializzazione è attivata (art.3 comma 7 del DI 68/2015);

Sede formativa: la struttura afferente alla rete formativa alla quale il medico in formazione è assegnato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione;

“Dipartimento”: il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute

“Job description”: livello di autonomia raggiunto nelle attività assistenziali.