Regolamento Generale di Ateneo

Capo 4 - Collegio di Disciplina

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 35 bis – Procedimento di designazione dei componenti esterni

1.   Ai sensi dell’art. 23, comma 2 Statuto, due componenti effettivi per ciascuna sezione sono individuati tra il personale in servizio presso altri Atenei.

2. I componenti esterni sono designati dal Senato Accademico nell’ambito delle candidature pervenute a seguito di avviso pubblico, pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo per almeno 15 giorni e recante l’invito a manifestare la disponibilità alla candidatura, rivolto ai professori e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo pieno, in servizio presso altri Atenei italiani. La deliberazione è adottata dal Senato Accademico con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti.

3.   Nel caso non vi siano domande di partecipazione sufficienti a consentire la copertura dei due componenti esterni effettivi, per ciascuna sezione del Collegio di disciplina, si procederà all’individuazione tra il personale docente e ricercatore di ruolo dell’Ateneo ai sensi del successivo art. 35 ter.

4.   I soggetti designati dal Senato Accademico sono nominati con decreto rettorale.

5.   Nel caso di decadenza o dimissioni di un componente esterno si procede in base a quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

6.   Nel caso l’avviso pubblico per sostituire un componente esterno vada deserto, si può attingere alla eventuale graduatoria dei non eletti del procedimento elettorale di individuazione dei componenti interni.

7.   Qualora la graduatoria dei non eletti risulti esaurita, si procede con l’indizione di elezioni suppletive.

Regolamento Generale di Ateneo

Art. 35 ter – Elezione dei componenti interni

1.   Il numero dei componenti interni del Collegio di disciplina da eleggere è individuato a conclusione del procedimento di individuazione dei componenti esterni.

2.   Le elezioni dei componenti del Collegio di disciplina sono indette dal Rettore con proprio decreto ogni triennio.

3.   L’elettorato attivo è costituito da tutti professori di prima fascia, professori di seconda fascia, mentre l’elettorato passivo è costituito da tutti gli appartenenti alla medesima categoria in regime di tempo pieno.

4. L’elettorato attivo è costituito da tutti i ricercatori a tempo indeterminato e determinato di cui all’art. 24 comma 3, lettera a) e lettera b) della L. 240/2010, mentre l’elettorato passivo è composto dai ricercatori a tempo indeterminato a tempo pieno.

5.   In caso di dimissioni o decadenza, subentra il primo dei non eletti e qualora la graduatoria dei non eletti risulti esaurita, si procede con l’indizione di elezioni suppletive.