Regolamento relativo ai contratti stipulati per attività conto terzi

CAPO VII – TIPI DI ATTIVITÀ

Regolamento relativo ai contratti stipulati per attività conto terzi

Articolo 14 – Attività di ricerca e di consulenza

1.Le prestazioni di cui al presente articolo consistono in ricerche e consulenze finalizzate a fornire studi monografici, pareri tecnici, scientifici e/o di fattibilità, assistenza tecnica, attività di supervisione, coordinamento e quant’altro non sia oggetto di esplicito divieto da parte del legislatore e realizzi l’interesse specifico di soggetti pubblici e/o privati con risorse finanziarie messe a tale scopo a disposizione.

2.Nell’accettare incarichi commissionati da soggetti esterni per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma, dovrà essere garantita la pubblicabilità dei risultati, anche se assoggettata, nei casi in cui esigenze particolari del committente lo richiedano, all’obbligo di riservatezza in corso d’opera e ad una autorizzazione espressa del soggetto finanziatore.

3.Nel rispetto della normativa vigente, ogni qualvolta nell’ambito di una ricerca o di una consulenza commissionata da un soggetto terzo venga conseguito un risultato brevettabile, questo sarà di proprietà del soggetto committente, purché espressamente commissionato o strumentale allo specifico risultato.

4.Nel caso in cui, nel corso dello svolgimento delle suddette attività, venga occasionalmente conseguito un risultato brevettabile, le modalità di compenso potranno consistere nella contitolarità, in quote da pattuirsi, oppure nell’attribuzione di un compenso aggiuntivo e distinto rispetto al corrispettivo inizialmente pattuito e previsto dal contratto. Resta fermo comunque sempre il diritto morale dell’inventore ad essere riconosciuto tale.

 
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Articolo 15 – Attività di formazione e aggiornamento professionale

 1.Le prestazioni di cui al presente articolo sono finalizzate al soddisfacimento di esigenze di formazione non curriculare espresse da soggetti pubblici e/o privati, per la formazione e l’aggiornamento professionale dei propri dipendenti.

2.Tali prestazioni non devono assumere carattere concorrenziale rispetto alle attività didattiche istituzionali né possono configurarsi in modo tale da nuocere all’immagine dell’Università.

3.In nessun caso, a conclusione delle predette attività, potranno essere rilasciati crediti formativi universitari e/o altri titoli affini da parte dell’Università cui compete unicamente il rilascio di attestati di frequenza. Dalle attività formative oggetto del presente articolo, sono esclusi i corsi di perfezionamento.

 
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Articolo 16 – Attività di progettazione, supporto tecnico-amministrativo, coordinamento per la sicurezza e collaudi

1.Le prestazioni di cui al presente articolo riguardano:

a)la redazione di progettazioni preliminari e definitive per la realizzazione di opere o lavori;

b)l’attività di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ex D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii;

c)l’attività di supporto al Responsabile unico del procedimento;

d)l’attività di collaudo.

2.Al momento dell’affidamento delle attività elencate al comma 1, dovrà essere individuata la persona fisica che svolgerà l’attività e che firmerà la relativa documentazione.

 
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Articolo 17 – Attività di sperimentazione clinico-farmacologica

1.Le attività di cui al presente articolo sono soggette ad apposita autorizzazione dei “trials” da parte del competente Comitato Etico e si conformano alle disposizioni di legge e di “good clinical practice” vigenti in materia.

2.Nell’accettare incarichi commissionati da soggetti esterni per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento, dovrà essere garantita la pubblicabilità dei risultati, anche negativi; nei casi in cui esigenze particolari del committente lo richiedano, può essere accolto l’obbligo di riservatezza in corso d’opera e l’assoggettamento ad autorizzazione preventiva del soggetto finanziatore per la pubblicazione di risultati preliminari.

3.È necessario che nei contratti siano fatti salvi eventuali casi particolari derivanti dall’insorgere di eventi nocivi documentati tali da inibire la prosecuzione dei protocolli avviati.

4.Nel rispetto della normativa vigente, qualora nel corso delle attività di cui al presente articolo venga conseguito un risultato brevettabile, questo sarà di proprietà del soggetto committente, purché espressamente commissionato o strumentale allo specifico risultato.

5.Nel caso in cui, nel corso dello svolgimento delle suddette attività, venga occasionalmente conseguito un risultato brevettabile, le modalità di compenso potranno consistere nella contitolarità oppure nell’attribuzione di un compenso aggiuntivo e distinto rispetto al corrispettivo inizialmente pattuito e previsto dal contratto. 

6.Nella determinazione del corrispettivo da richiedere per l’esecuzione delle attività commissionate, in caso di degenze, analisi ed esami extra routine, occorrerà tenere conto dei costi sostenuti dalla struttura sanitaria presso cui si svolgono le attività e dell’esigenza del relativo rimborso, qualora necessario.

 
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Articolo 18 – Prestazioni tariffate

1.Le attività a corrispettivo predeterminato sono costituite dalle prestazioni tipizzate e ricorrenti, tra le quali quelle previste dall'art. 49 del R.D. n. 1592 del 1933, in cui il corrispettivo è determinato sulla base di apposito tariffario. Le tariffe dovranno essere commisurate alla complessità della prestazione e della qualifica rivestita dal personale esecutore, tenuto conto, ove esistenti e applicabili, dei tariffari vigenti presso gli enti locali e territoriali, dei tariffari approvati dagli ordini professionali e, in ogni caso, dei prezzi di mercato praticati per analoghe prestazioni. 

2.Spetta agli organi deliberanti delle unità organizzative l’approvazione di appositi tariffari interni contenenti le prestazioni standardizzate e le rispettive tariffe, commisurate alla complessità della prestazione e alla qualifica rivestita dal personale esecutore. Ai medesimi organi spetta l’adeguamento dei suddetti tariffari con cadenza triennale e la comunicazione degli stessi all’amministrazione centrale.

3.Si intendono, in particolare, per prestazioni tariffate: prestazioni routinarie, analisi, prove e tarature, le prestazioni tecniche volte alla certificazione ufficiale di risultati consistenti in esperienze o misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture di interesse del committente. 

4.Per l’esecuzione delle suddette attività il corrispettivo da richiedere dovrà essere determinato nel rispetto delle tariffe previste per ogni singola prestazione.