Regolamento relativo ai contratti stipulati per attività conto terzi

CAPO III - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Regolamento relativo ai contratti stipulati per attività conto terzi

Articolo 7 – Proprietà intellettuale

1.La proprietà intellettuale per opere dell’ingegno che possano derivare dallo svolgimento delle attività è regolata secondo la legislazione vigente. L’Università potrà cedere i diritti economici al committente per una utilizzazione parziale o esclusiva anche a fini commerciali e industriali, purché a fronte di un adeguato corrispettivo, da specificare espressamente nel contratto o da prevedere in apposito atto integrativo, qualora relativo a proprietà intellettuale sopravvenuta nel corso dello svolgimento dell’attività.

2.L’eventuale apporto di proprietà intellettuale pregressa da parte del committente e/o dell’Università e/o dei singoli docenti e ricercatori coinvolti nell’attività, dovrà esser specificato nelle clausole contrattuali e disciplinato con apposite pattuizioni anche di ordine economico.

3.Nel caso in cui il committente, già titolare di un’invenzione, finanzi appositamente un’attività che comporti lo sviluppo e la ricerca relativa a tale invenzione anche ai fini di un brevetto o di uno sfruttamento dell’invenzione, i diritti di distribuzione e canoni di sfruttamento dell’invenzione spettano al committente e l’Università nell’ambito del corrispettivo si farà carico di regolare i diritti patrimoniali secondo la legislazione vigente.

4.L’Università potrà far riferimento all’attività per trarne argomento di tesi o pubblicazioni scientifiche, con modalità da concordarsi con il committente e nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

 
Regolamento relativo ai contratti stipulati per attività conto terzi

Articolo 8 – Utilizzo del nome dell’Università e dei segni distintivi

  1. Ogni e qualsiasi utilizzo del nome e dei segni distintivi dell'Università o delle sue strutture per la diffusione dei risultati anche parziali in qualunque modo riferiti o riferibili alle attività, sia in corso di svolgimento sia già concluse, dovrà avvenire senza alcun pregiudizio per l’immagine dell’Ateneo.
  2. Qualsiasi utilizzo del nome e dei segni distintivi eventualmente fatto per scopi commerciali dovrà essere preventivamente oggetto di apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e, in caso favorevole, dovrà essere oggetto di apposito contratto nel quale sarà anche prevista una specifica pattuizione economica