Regolamento relativo ai contratti stipulati per attività conto terzi

CAPO II - CONTRATTI

Regolamento relativo ai contratti stipulati per attività conto terzi

Articolo 3 – Autorizzazione e sottoscrizione

1.Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18 per le prestazioni tariffate, i contratti di cui al presente Regolamento devono essere sottoposti all’approvazione degli organi deliberanti delle unità organizzative competenti prima di essere sottoscritti dai Responsabili delle medesime.

2.Per organi deliberanti si intendono, per i dipartimenti, il Consiglio di Dipartimento; per le unità organizzative dell’amministrazione centrale, il Consiglio di Amministrazione.

3.I contratti devono essere corredati del piano finanziario, nel rispetto dell’Allegato A al presente Regolamento, e dell’elenco del personale coinvolto nell’attività. Il piano finanziario deve essere redatto dal responsabile scientifico e/o coordinatore, nel rispetto delle esigenze connesse all’esecuzione della prestazione nonché delle indicazioni di cui ai successivi articoli 4 e 9.

4.All'atto della richiesta di autorizzazione deve essere allegata dal soggetto richiedente la seguente documentazione:

a)una bozza del contratto, come da schema Allegato B, completa degli elementi di cui al successivo articolo 4;

b)un prospetto dei costi previsti, secondo quanto indicato nell’Allegato A, inclusa una previsione dei profili professionali e dei compensi al personale dipendente direttamente coinvolto nell'esecuzione dell'attività;

c)dichiarazione di insussistenza di eventuali conflitti di interesse attuali o soltanto potenziali da parte del Responsabile scientifico e dell’unità organizzativa;

d)analisi dei rischi relativi al rapporto contrattuale e relative forme di mitigazione adottate, ove richieste dall’organo deliberante dell’unità organizzativa.

5.Per la modifica delle condizioni previste dal contratto e per l’eventuale risoluzione consensuale è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell’organo deliberante competente.

6.La competenza alla sottoscrizione del contratto è definita dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.

 
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Articolo 4 – Contenuto

 

1.I contratti sono redatti sulla base dello schema contenuto nell'Allegato B al presente Regolamento. Eventuali modifiche allo schema-tipo devono essere approvate dall’organo deliberante dell’unità organizzativa. L’autorizzazione alla modifica dello schema-tipo può essere contestuale all’approvazione della proposta contrattuale.

2.Il contratto deve contenere i seguenti elementi:

a)responsabile del contratto;

b)oggetto del contratto;

c)proprietà dei risultati e modalità della loro utilizzazione e pubblicazione;

d)disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e di eventuale utilizzo dei segni distintivi di UniTS;

e)tempi di consegna, condizioni per eventuali proroghe e l'indicazione delle fasi dell'attività;

f)corrispettivo della prestazione;

g)obbligo, a carico della controparte, della copertura assicurativa per le persone che frequentino l’Università per effetto del contratto;

h)termini e modalità di pagamento del corrispettivo complessivo di cui al punto f), ivi incluse le modalità di liquidazione di eventuali acconti e anticipi;

i)l’eventuale ricorso a consulenze esterne;

j)previsione di rinnovo, ove necessario, esclusivamente in forma espressa;

k)una clausola limitativa della responsabilità dell'Università, nel rispetto dell'art. 1229 c.c.;

l)competenza giurisdizionale esclusiva del Foro di Trieste, salva diversa pattuizione da autorizzarsi espressamente dall’organo deliberante;

m)con riferimento all’eventuale inadempimento contrattuale e con esclusione del semplice ritardo nell’esecuzione, potranno essere previste a carico dell'Università eventuali penali, le quali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1382 c.c., non potranno far salvo il risarcimento del maggior danno. Il valore delle penali non potrà in nessun caso essere superiore al 10% del corrispettivo pattuito in contratto. Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

3.Il contratto può, altresì, prevedere il finanziamento o il cofinanziamento di borse di studio e di dottorato, assegni di ricerca, posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo A.

 
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Articolo 5 – Responsabilità per inadempimento, penali

 

1.I responsabili delle unità organizzative, hanno piena facoltà di accettare e sottoscrivere contratti che prevedano il pagamento di penali, purché di ammontare definito e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 comma 2 lettera m).

2.Eventuali penali graveranno sul budget delle unità organizzative presso le quali è stato sottoscritto il contratto, fatta salva la possibilità di rivalsa nei confronti del responsabile del contratto cui sia direttamente imputabile l’inadempienza.

 
 

 

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Articolo 6 – Strutture e risorse umane

 

  1. Le attività di cui al presente regolamento possono essere svolte individualmente, in gruppo e/o in collaborazione con persone afferenti ad altre unità organizzative, fatto salvo il perseguimento delle finalità istituzionali previste dallo Statuto universitario, nonché il buon andamento e il regolare svolgimento delle relative attività istituzionali. Le attività possono essere svolte altresì mediante associazioni temporanee di scopo.
  2. Nel caso in cui, per l’esecuzione di particolari lavori accessori e/o strumentali rispetto alle attività previste dal contratto, non si possa fare fronte con le risorse interne, è consentito il ricorso a soggetti esterni all’Università limitatamente alla durata del contratto e alle disponibilità finanziarie. I suddetti incarichi dovranno essere approvati dagli organi deliberanti delle unità organizzative, nel rispetto della normativa in vigore sul conferimento di incarichi esterni e comunque entro i limiti del 40% dell’ammontare complessivo del corrispettivo sulla base di specifica ed esplicita motivazione.
  3. L’impiego di personale appartenente ad altra istituzione universitaria o ad altro ente pubblico dovrà essere subordinato ad apposita autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. L’impiego di personale appartenente ad altra struttura di questa Università è subordinato alla comunicazione alla struttura medesima.
  4. La responsabilità scientifica delle attività può essere assunta da professori, ricercatori, dirigenti e personale tecnico amministrativo di categoria EP e D, nonché dai collaboratori esperti linguistici, in ragione dei rispettivi livelli di autonomia e responsabilità definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.
  5. Per i professori e i ricercatori che nella valutazione CVR non raggiungono l’IPM nell’anno di competenza del contratto è fatta salva la possibilità prevista dal comma 4, ma l’eventuale erogazione di compensi personali è impedita sino a che l’indicatore suddetto non risulti raggiunto. Decorsi tre anni dal momento della maturazione del diritto al compenso senza che l’IPM sia raggiunto, il compenso individuale viene destinato al fondo per la premialità del personale docente, previsto dall’articolo 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.