Sulla base dei modelli di valutazione di cui all’art. 1, per ogni procedura di valutazione, il sistema genera indicatori relativi alla produzione scientifica dei soggetti valutati.
Ciascun soggetto valutato è autorizzato ad accedere alla piattaforma per la consultazione dei dati personali raccolti dal sistema che lo riguardano e degli indicatori generati a partire da questi.