Regolamento per la concessione in uso degli spazi dell’università e per la valorizzazione dell’immagine dell’università in occasione di tali utilizzi

ARTICOLO 5 - Modalità d’uso degli spazi, degli impianti e disponibilità di personale

1. La concessione in uso delle aule e degli spazi interni alle strutture universitarie è subordinata agli orari di apertura e chiusura delle strutture stesse, salvo deroghe espressamente autorizzate.

2. La concessione in uso degli spazi e dei locali dell’Università comporta il rispetto e il corretto uso dei locali, ivi compresi gli arredi e le attrezzature in dotazione.

3. Limiti/divieti per spazi specifici o per particolari attività:

a)    In particolare il concessionario dovrà rispettare:

-          le condizioni imposte dalla normativa vigente in materia di igiene, sicurezza degli ambienti e dei lavoratori;

-          la capienza dei singoli ambienti, le specifiche licenze e altre particolari prescrizioni in relazione alla tipologia di attività.

 

b)    Inoltre il concessionario dovrà vigilare affinché:

-          non vengano modificate e manomesse le parti fisse degli immobili;

-          non vengano affissi alle porte o pareti locandine, manifesti o altro né tanto meno praticati fori nei pannelli, nei pavimenti e nelle strutture in genere;

-          non vengano danneggiati o trafugati arredi, attrezzature, suppellettili e ogni altro bene  messo a disposizione;

-          siano lasciate libere e ben visibili le uscite di sicurezza, come pure gli estintori, gli idranti e i cartelli segnaletici.

 

4. In caso di mancato adempimento, il concessionario risponderà direttamente degli eventuali danni.

5. Il soggetto concedente ha la facoltà di disporre in ogni momento appositi sopralluoghi al fine di verificare il rispetto di quanto contemplato nel presente regolamento e, in caso di accertata inosservanza, di adottare gli opportuni provvedimenti.

6. All’interno degli edifici è vietato fumare, introdurre animali senza preventiva autorizzazione, introdurre sostanze infiammabili o pericolose.

7. È inoltre fatto divieto, ai concessionari, di vendita diretta al pubblico, salvo diversi accordi col soggetto concedente, ed è solamente consentita l’attività di esposizione promozionale.

8. Sono a carico del concessionario gli adempimenti in materia di obbligo di comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza o di diritto d’autore o di altri obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione al tipo di manifestazione.

9. In caso di esposizione di beni soggetti a leggi di tutela, che quindi necessitino di particolare vigilanza, la stessa sarà a cura e spese del concessionario, sollevando l’Università da ogni responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti dei suddetti beni.

10. Fatta salva la possibilità di patti diversi dove di interesse del soggetto concedente, è fatto obbligo al concessionario di avvalersi – per le attività di sorveglianza e guardiania degli spazi concessi- del personale a ciò destinato dall’Ateneo.

11. Al momento della presa in consegna dei locali, il richiedente sottoscrive, in contraddittorio con gli incaricati dell’Università, un verbale iniziale di presa visione dello stato della sala, degli arredi e delle apparecchiature in dotazione (allegato 3). Al termine della manifestazione, verrà redatto un verbale di constatazione finale, dal quale dovranno risultare i rilievi dell’Amministrazione universitaria per eventuali danni. (allegato 3 bis)

12. Qualora il responsabile della manifestazione non sia presente o si rifiuti di firmare il verbale di constatazione finale, tale comportamento verrà ritenuto equivalente a tacito assenso di piena accettazione degli eventuali addebiti rilevati dal personale universitario addetto al controllo.